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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38801/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per i reati ex art. 10-ter Dlgs. 74/2000 (omesso versamento Iva) deducendo tre censure: 1) violazione di legge e di diritto processuale perché la condotta omissiva andava ascritta solo ai legali rappresentanti, non a soci o amministratori senza poteri di firma/gestione, contestando l'uso di una visura camerale come prova dei poteri; 2) contraddittorietà della motivazione perché in primo grado furono assolti per il capo b) (anno 2014) ma condannati per i capi a) e c) (anni 2013 e 2015); 3) mancata considerazione e motivazione circa l'esistenza di una causa di forza maggiore (improvvisa illiquidità della società per aumento del prezzo dello zinco e misure finanziarie intraprese dagli amministratori, compreso mutuo e fideiussioni), ossia che l'impossibilità di pagare fosse non imputabile e inevitabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: in una S.r.l. gli amministratori che hanno la rappresentanza generale possono autonomamente compiere atti estintivi delle obbligazioni (atti di ordinaria amministrazione) e pertanto possono essere destinatari diretti dell'obbligo di versamento; la visura camerale e la rappresentanza generale disgiunta legittimano la decisione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità: la presunta contraddittorietà tra gradi di giudizio non è idonea a fondare il ricorso se non adeguatamente specificata e, in ogni caso, la divergenza tra decisioni dei due gradi non equivale automaticamente a contraddittorietà interna della sentenza impugnata. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza: la forza maggiore richiede prova stringente di un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile, e i ricorrenti non hanno assolto agli oneri di allegazione né documentato compiutamente che tutte le misure idonee (anche attingendo al patrimonio personale) fossero state tentate e risultate inefficaci; la Corte ha inoltre osservato che era emersa la scelta di non utilizzare risorse disponibili per soddisfare prioritariamente il debito tributario. Conseguenze pratiche: ricorsi dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati alle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e devono versare, in via equitativa, euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Dlgs. 74/2000, art. 10-ter

    Norma sostanziale contestata (omesso versamento dell'imposta). La Corte conferma che i destinatari dell'obbligo tributario possono essere gli amministratori con rappresentanza, con responsabilità penale per l'omesso versamento.

  • Dlgs. 74/2000, art. 10-bis

    Richiamato a titolo di confronto giurisprudenziale: la Corte segnala un precedente orientamento riferito all'art. 10-bis per sottolineare la portata del principio sulla responsabilità degli amministratori.

  • Codice penale, art. 40, comma finale

    La Corte esclude che la responsabilità prospettata derivi da un automatismo di 'garantire' l'adempimento altrui (responsabilità oggettiva): gli amministratori sono destinatari diretti dell'obbligo di versamento, non meri garanti dell'adempimento.

  • Codice civile, art. 2475, comma 3

    Richiamato per spiegare che, nella S.r.l., l'ordinaria amministrazione può essere affidata a più persone disgiuntamente, consentendo a ciascun amministratore di compiere atti validi di estinzione delle obbligazioni sociali.

  • Codice civile, art. 2257

    Richiamato insieme ad art. 2475 per argomentare la capacità degli amministratori di compiere atti giuridici e di rappresentanza nell'ambito societario.

  • Codice civile, art. 2475-bis

    Richiama il principio che la divisione interna di competenze ha natura organizzativa e non limita la rappresentanza generale degli amministratori nei confronti dei terzi.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ricorda che la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata e che la doglianza deve essere specifica e documentata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola l'onere delle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della proporzione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende (la Corte ha utilizzato tale riferimento per ritenere non sussistente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e fissare l'ammenda equitativa).

  • Giurisprudenza di legittimità su causa di forza maggiore nei reati omissivi

    La Corte applica l'orientamento consolidato secondo cui la forza maggiore penalmente rilevante richiede prova di un'impossibilità assoluta, imprevista e non imputabile all'agente; difficoltà economiche non bastano e incombe sul ricorrente l'onere di allegare e provare che tutte le misure idonee (anche personali e patrimoniali) siano state adottate senza esito.

Massime di principio

  • In una S.r.l. gli amministratori titolari della rappresentanza generale possono autonomamente compiere atti estintivi delle obbligazioni sociali: la qualità formale di 'amministratore' con poteri di rappresentanza è sufficiente per ascrivere la responsabilità per omesso versamento, anche quando esistano riparti interni di competenze.
  • La mera visura camerale che attesta la rappresentanza formale è prova rilevante ai fini della ricostruzione dei poteri e non può essere facilmente disattesa in cassazione senza specifiche controdeduzioni e prove contrarie.
  • Per contestare con successo una sentenza in Cassazione è necessario motivare in modo specifico e puntuale le censure (non sono ammissibili argomentazioni generiche o ricostruzioni indeterminate).
  • La presunta contraddittorietà tra decisioni di primo e secondo grado non costituisce di per sé vizio di motivazione ai fini dell'art. 606 c.p.p.: la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata e la parte deve indicare con precisione gli elementi che la dimostrerebbero.
  • La causa di forza maggiore nell'omesso versamento tributario è difficile da provare: occorre dimostrare un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile e che siano state tentate tutte le misure idonee, incluse prestazioni patrimoniali personali, senza esito.
  • Chi invoca la forza maggiore deve allegare e documentare compiutamente gli atti e le prove (contratti, esborsi personali, tentativi di reperire finanziamenti, garanzie prestate), pena l'inammissibilità o il rigetto della deduzione.
  • In sede di cassazione, se si fa riferimento ad atti di merito per contestare la motivazione, è necessario riprodurli o allegarli integralmente o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, così da rendere il motivo autosufficiente.

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