Cassazione Penale, Sentenza n. 38801/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per i reati ex art. 10-ter Dlgs. 74/2000 (omesso versamento Iva) deducendo tre censure: 1) violazione di legge e di diritto processuale perché la condotta omissiva andava ascritta solo ai legali rappresentanti, non a soci o amministratori senza poteri di firma/gestione, contestando l'uso di una visura camerale come prova dei poteri; 2) contraddittorietà della motivazione perché in primo grado furono assolti per il capo b) (anno 2014) ma condannati per i capi a) e c) (anni 2013 e 2015); 3) mancata considerazione e motivazione circa l'esistenza di una causa di forza maggiore (improvvisa illiquidità della società per aumento del prezzo dello zinco e misure finanziarie intraprese dagli amministratori, compreso mutuo e fideiussioni), ossia che l'impossibilità di pagare fosse non imputabile e inevitabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: in una S.r.l. gli amministratori che hanno la rappresentanza generale possono autonomamente compiere atti estintivi delle obbligazioni (atti di ordinaria amministrazione) e pertanto possono essere destinatari diretti dell'obbligo di versamento; la visura camerale e la rappresentanza generale disgiunta legittimano la decisione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità: la presunta contraddittorietà tra gradi di giudizio non è idonea a fondare il ricorso se non adeguatamente specificata e, in ogni caso, la divergenza tra decisioni dei due gradi non equivale automaticamente a contraddittorietà interna della sentenza impugnata. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza: la forza maggiore richiede prova stringente di un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile, e i ricorrenti non hanno assolto agli oneri di allegazione né documentato compiutamente che tutte le misure idonee (anche attingendo al patrimonio personale) fossero state tentate e risultate inefficaci; la Corte ha inoltre osservato che era emersa la scelta di non utilizzare risorse disponibili per soddisfare prioritariamente il debito tributario. Conseguenze pratiche: ricorsi dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati alle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e devono versare, in via equitativa, euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Dlgs. 74/2000, art. 10-ter
Norma sostanziale contestata (omesso versamento dell'imposta). La Corte conferma che i destinatari dell'obbligo tributario possono essere gli amministratori con rappresentanza, con responsabilità penale per l'omesso versamento.
Dlgs. 74/2000, art. 10-bis
Richiamato a titolo di confronto giurisprudenziale: la Corte segnala un precedente orientamento riferito all'art. 10-bis per sottolineare la portata del principio sulla responsabilità degli amministratori.
Codice penale, art. 40, comma finale
La Corte esclude che la responsabilità prospettata derivi da un automatismo di 'garantire' l'adempimento altrui (responsabilità oggettiva): gli amministratori sono destinatari diretti dell'obbligo di versamento, non meri garanti dell'adempimento.
Codice civile, art. 2475, comma 3
Richiamato per spiegare che, nella S.r.l., l'ordinaria amministrazione può essere affidata a più persone disgiuntamente, consentendo a ciascun amministratore di compiere atti validi di estinzione delle obbligazioni sociali.
Codice civile, art. 2257
Richiamato insieme ad art. 2475 per argomentare la capacità degli amministratori di compiere atti giuridici e di rappresentanza nell'ambito societario.
Codice civile, art. 2475-bis
Richiama il principio che la divisione interna di competenze ha natura organizzativa e non limita la rappresentanza generale degli amministratori nei confronti dei terzi.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ricorda che la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata e che la doglianza deve essere specifica e documentata.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola l'onere delle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della proporzione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende (la Corte ha utilizzato tale riferimento per ritenere non sussistente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e fissare l'ammenda equitativa).
Giurisprudenza di legittimità su causa di forza maggiore nei reati omissivi
La Corte applica l'orientamento consolidato secondo cui la forza maggiore penalmente rilevante richiede prova di un'impossibilità assoluta, imprevista e non imputabile all'agente; difficoltà economiche non bastano e incombe sul ricorrente l'onere di allegare e provare che tutte le misure idonee (anche personali e patrimoniali) siano state adottate senza esito.
Massime di principio
- In una S.r.l. gli amministratori titolari della rappresentanza generale possono autonomamente compiere atti estintivi delle obbligazioni sociali: la qualità formale di 'amministratore' con poteri di rappresentanza è sufficiente per ascrivere la responsabilità per omesso versamento, anche quando esistano riparti interni di competenze.
- La mera visura camerale che attesta la rappresentanza formale è prova rilevante ai fini della ricostruzione dei poteri e non può essere facilmente disattesa in cassazione senza specifiche controdeduzioni e prove contrarie.
- Per contestare con successo una sentenza in Cassazione è necessario motivare in modo specifico e puntuale le censure (non sono ammissibili argomentazioni generiche o ricostruzioni indeterminate).
- La presunta contraddittorietà tra decisioni di primo e secondo grado non costituisce di per sé vizio di motivazione ai fini dell'art. 606 c.p.p.: la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata e la parte deve indicare con precisione gli elementi che la dimostrerebbero.
- La causa di forza maggiore nell'omesso versamento tributario è difficile da provare: occorre dimostrare un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile e che siano state tentate tutte le misure idonee, incluse prestazioni patrimoniali personali, senza esito.
- Chi invoca la forza maggiore deve allegare e documentare compiutamente gli atti e le prove (contratti, esborsi personali, tentativi di reperire finanziamenti, garanzie prestate), pena l'inammissibilità o il rigetto della deduzione.
- In sede di cassazione, se si fa riferimento ad atti di merito per contestare la motivazione, è necessario riprodurli o allegarli integralmente o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, così da rendere il motivo autosufficiente.
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