Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24716/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della parte ricorrente. L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la causa dovesse essere trattata dal Tribunale di Napoli Nord perché i rapporti tra le parti sarebbero stati di natura familiare/coppia e quindi sarebbe applicabile il foro generale del convenuto. Il Tribunale di Firenze ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord. La parte ricorrente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 38 c.p.c., sostenendo che la competenza andasse individuata in base alla prospettazione attorea, cioè come controversia relativa a un prestito, con luogo di insorgenza dell'obbligazione nel circondario del Tribunale di Firenze, e non in base alla qualificazione del rapporto come familiare o affettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha affermato che la competenza va determinata secondo la prospettazione della domanda, e che nel caso di specie la pretesa era stata ricondotta a un prestito sorto nel circondario di Firenze. Ne consegue l'applicazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, davanti al quale ha rimesso le parti nel termine di legge.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato dal tribunale di merito per fondare il foro generale della persona convenuta, ma ritenuto non pertinente rispetto alla prospettazione attorea della domanda

  • art. 20 c.p.c.

    individua il foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio; nel caso concreto conduce alla competenza del Tribunale di Firenze

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla deduzione dell'incompetenza territoriale

Massime di principio

  • La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda attorea, senza anticipare una diversa qualificazione del rapporto sostanziale che non emerga dal petitum e dalla causa petendi.
  • Quando la domanda è proposta come azione di pagamento fondata su un prestito, il foro competente può essere individuato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nel luogo in cui l'obbligazione è sorta.
  • La mera esistenza, tra le parti, di un rapporto affettivo o familiare non costituisce di per sé un criterio autonomo e decisivo per derogare ai criteri di competenza territoriale applicabili alla domanda azionata.
  • Nel regolamento di competenza, l'erronea individuazione del criterio territoriale da parte del giudice di merito comporta la cassazione dell'ordinanza e la dichiarazione della competenza del giudice ritenuto competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.