Ordinanza n. 11656/2026 - Roma, Sezione 5Q
RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DEL MAECI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Esito
La controversia
La persona fisica ha proposto ricorso contro il silenzio del MAECI. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per la mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti, non sottoscritta né legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto la questione alle parti.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso avverso il silenzio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per presentare memorie sulla questione relativa all'ammissibilità del ricorso per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti, non sottoscritta né legalizzata nelle forme prescritte. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio all'udienza camerale del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta alle parti, deve consentire alle parti di presentare memorie sulla questione.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025
La pronuncia è richiamata quale riferimento per i criteri relativi alla tempestività, sottoscrizione e legalizzazione della procura speciale alle liti; il testo dell'ordinanza non ne espone ulteriormente il principio.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di definire il giudizio.
- Il difetto di una tempestiva procura speciale alle liti, non sottoscritta o non legalizzata nelle forme prescritte, può porre una questione preliminare di ammissibilità del ricorso, da sottoporre al contraddittorio delle parti prima della decisione.
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