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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 151/2025 in data 19 marzo 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 151/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 151/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 25 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a rendere disponibile sulla carta docente, con le regole previste per il personale di ruolo, l’importo complessivo di euro 2.000,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi sino al soddisfo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di accredito delle somme e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Ha prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero, pur ritualmente notificato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza per l’omessa esecuzione del giudicato del giudice ordinario. Ha rilevato che era decorso anche il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’indirizzo PEC del Ministero, ritenuto idoneo quale domicilio digitale dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolata dal giorno della notificazione della presente sentenza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ha ritenuto tale termine decorso dopo la notificazione della sentenza all’indirizzo PEC idoneo del Ministero.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto in materia di carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali da essa derivanti.
  • Ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza a un indirizzo PEC idoneo quale domicilio digitale dell’Amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine.
  • La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’attività commissariale non comporta liquidazione di un compenso.
  • L’omessa costituzione dell’Amministrazione e la mancata contestazione dell’inadempimento, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione della sentenza, consentono di ritenere comprovata l’inottemperanza ai fini dell’accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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