Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di sgombero coatto dell’alloggio di servizio occupato dall’appellante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnataria alloggio di servizio)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. La controversia riguarda gli effetti esecutivi dell’ordine amministrativo di sgombero coatto dell’alloggio di servizio nel quale risiede l’appellante. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di merito dell’appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto, in via cautelare, l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e, per effetto della sospensione della sentenza, ha sospeso anche il provvedimento amministrativo impugnato, ossia l’ordine di sgombero coatto dell’alloggio di servizio. La misura è stata adottata esclusivamente per mantenere integra la situazione di fatto, considerata la natura degli effetti derivanti dall’esecuzione del provvedimento, senza formulare alcuna prognosi favorevole sull’esito dell’appello. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per il 10 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    sospensione dell’esecutività della sentenza appellata

    Consente al giudice d’appello di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto la sospensione è stata disposta al solo fine di mantenere integra la situazione controversa, senza anticipare il giudizio sull’esito dell’appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte appellante.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. può essere disposta in funzione conservativa, quando l’esecuzione della sentenza e del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio possa produrre effetti difficilmente reversibili o comunque compromettere l’integrità della situazione controversa, senza che ciò implichi una prognosi favorevole sull’esito dell’appello.
  • La sospensione cautelare della sentenza appellata può produrre, per effetto consequenziale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo la cui esecuzione è stata resa possibile dalla sentenza di primo grado.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare non comporta necessariamente un’anticipazione del giudizio di merito: il giudice può adottare la misura esclusivamente per conservare la res adhuc integra, riservando ogni valutazione sull’esito della causa alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.