Ordinanza n. 2751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di sgombero coatto dell’alloggio di servizio occupato dall’appellante
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria alloggio di servizio)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. La controversia riguarda gli effetti esecutivi dell’ordine amministrativo di sgombero coatto dell’alloggio di servizio nel quale risiede l’appellante. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di merito dell’appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto, in via cautelare, l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e, per effetto della sospensione della sentenza, ha sospeso anche il provvedimento amministrativo impugnato, ossia l’ordine di sgombero coatto dell’alloggio di servizio. La misura è stata adottata esclusivamente per mantenere integra la situazione di fatto, considerata la natura degli effetti derivanti dall’esecuzione del provvedimento, senza formulare alcuna prognosi favorevole sull’esito dell’appello. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per il 10 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
sospensione dell’esecutività della sentenza appellata
Consente al giudice d’appello di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto la sospensione è stata disposta al solo fine di mantenere integra la situazione controversa, senza anticipare il giudizio sull’esito dell’appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte appellante.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. può essere disposta in funzione conservativa, quando l’esecuzione della sentenza e del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio possa produrre effetti difficilmente reversibili o comunque compromettere l’integrità della situazione controversa, senza che ciò implichi una prognosi favorevole sull’esito dell’appello.
- La sospensione cautelare della sentenza appellata può produrre, per effetto consequenziale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo la cui esecuzione è stata resa possibile dalla sentenza di primo grado.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare non comporta necessariamente un’anticipazione del giudizio di merito: il giudice può adottare la misura esclusivamente per conservare la res adhuc integra, riservando ogni valutazione sull’esito della causa alla fase di merito.
Come è indicizzato
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