Cassazione Penale, Sentenza n. 2535/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato le sue istanze volte a ottenere l'ingiunzione a demolire e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere abusive oggetto di precedenti sentenze penali irrevocabili. I principali motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione rispetto alla dedotta pendenza di una domanda di condono (sanatoria) e violazione dell'art. 35 della legge n. 724/1994, sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso la lentezza amministrativa con la formazione del silenzio-assenso e avrebbe ritenuto erroneamente il mancato pagamento integrale degli oneri concessori ostativo al rilascio del permesso in sanatoria; (2) illegittimità dell'operato della Procura della Repubblica nella esecuzione autonoma della demolizione, richiamando una circolare ministeriale del 20/11/1997 e un parere della Procura Generale che, secondo il ricorrente, riserverebbero all'amministrazione pubblica la competenza esecutiva per sentenze anteriori al 1996; (3) estinzione dell'ingiunzione di demolizione per prescrizione per decorso del tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già ampiamente trattate e risolte dalla consolidata giurisprudenza della Corte stessa. In particolare: (a) il giudice dell'esecuzione ha un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità delle istanze di sanatoria, potendo verificare la sussistenza dei presupposti materiali e formali, i requisiti volumetrici, la congruità degli importi versati a titolo di oblazione/obiezione e i tempi/possibili esiti della procedura amministrativa di condono; nel caso concreto il Tribunale aveva esaminato gli atti e motivato la non congruità delle somme versate e l'assenza di pareri favorevoli dall'ente vincolistico e l'esistenza di preavvisi di diniego; (b) la Procura della Repubblica è competente ad eseguire l'ordine di demolizione disposto con sentenza penale irrevocabile e non è vincolata da circolari o pareri amministrativi che le sottrarrebbero tale potere; (c) l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa reale e ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione penale prevista dall'art. 173 cod. pen. Alla declaratoria di inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 724/1994
Riferimento alla disciplina del condono/istituto di sanatoria; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo sanante (tempi, riferibilità della domanda, congruità dell'oblazione, ultimazione dei lavori, requisiti volumetrici)
D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione disposto ai sensi di tale norma ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e reale, non di pena soggetta a prescrizione penale; la Corte ha ribadito questa qualificazione
Codice Penale, art. 173
La disciplina della prescrizione penale delle pene non è applicabile all'ordine di demolizione, essendo questo ultimo una sanzione amministrativa reale e non una pena
Costituzione, artt. 3 e 11
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale basate su tali articoli rispetto alla normativa sull'ordine di demolizione; non sussiste violazione per disparità di trattamento con le pene soggette a prescrizione
Circolare ministeriale 20 novembre 1997 / Parere della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli
Tali atti amministrativi/interpretativi non vincolano la Procura della Repubblica: la competenza del pubblico ministero ad eseguire l'ordine di demolizione è stabilita dalla legge e non può essere sottratta da circolari o pareri
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha un ampio potere di verifica sulle domande di sanatoria; la mera pendenza della domanda non sospende automaticamente l'esecuzione se mancano i presupposti o la congruità degli elementi richiesti
- La formazione del silenzio-assenso amministrativo deve essere provata; non può essere assunto in via astratta per giustificare la sospensione dell'esecuzione
- Il mancato pagamento integrale degli oneri/congruità dell'oblazione può ostare al rilascio del permesso in sanatoria e giustificare il rigetto delle istanze formulate dal proprietario
- La Procura della Repubblica è competente ad eseguire autonomamente l'ordine di demolizione derivante da sentenza penale irrevocabile; circolari o pareri amministrativi non possono escludere tale competenza
- L'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa ripristinatoria, non una pena: non è soggetto alla prescrizione penale e ha effetti reali sul soggetto che detiene il bene, anche se non autore dell'abuso
- Ricorsi che ripropongono questioni già consolidate nella giurisprudenza di legittimità rischiano l'inammissibilità; per opporsi con successo occorre portare elementi nuovi e specifici (es. documentazione comprovante il perfezionamento del titolo sanante o il pagamento integrale richiesto)
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