Sentenza n. 5644/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica ha determinato l’attivazione del procedimento richiesto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto poiché, nelle more, l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese valutando il comportamento delle parti e l’arco temporale intercorso tra l’istanza amministrativa e la proposizione del ricorso.
- In un giudizio avverso il silenzio, quando l’Amministrazione attiva il procedimento in tempi ritenuti ragionevoli e il ricorso diviene privo di oggetto, le spese possono essere compensate; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell’Amministrazione mediante restituzione al ricorrente, ove versato.
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