Cassazione Penale, Ordinanza n. 10258/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione, il condannato aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati definiti con quattro sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza e rideterminato la pena finale in mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 770 di multa. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché il provvedimento sarebbe stato adottato da giudice funzionalmente incompetente al momento della domanda; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché la continuazione sarebbe stata concessa anche per fatti già oggetto di provvedimenti della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione; 3) vizio di motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena ex art. 81 c.p. La Corte, però, ha ritenuto assorbente la questione della legittimazione all'impugnazione del Procuratore generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il Procuratore generale presso la Corte d'appello non è legittimato a ricorrere in cassazione contro i provvedimenti emessi dal tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione. Unico soggetto legittimato è il pubblico ministero che ha partecipato al procedimento esecutivo. Tale regola vale indipendentemente dal vizio dedotto, quindi anche quando si lamenta l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ex artt. 591, comma 1, lett. a), e 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
istanza proposta, ex art. 671 cod. proc. pen.
norma che disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis e sulla base della quale il condannato aveva ottenuto la rideterminazione della pena.
art. 81 c.p.
aumenti operati ex art. 81 cod. pen.
norma richiamata dal ricorrente per censurare la misura degli aumenti di pena applicati in sede di riconoscimento della continuazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. a)
l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da soggetto non legittimato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 570 c.p.p.
non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione
la Corte esclude che il procuratore generale abbia in esecuzione un potere di surroga analogo a quello riconosciuto nel giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo, l'impugnazione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione spetta esclusivamente al pubblico ministero che ha assunto la qualità di parte in quel procedimento, non anche al procuratore generale presso la corte d'appello.
- La carenza di legittimazione all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso a prescindere dai motivi dedotti, incluso il vizio di incompetenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento.
- In sede esecutiva non è riconoscibile al procuratore generale un potere di surroga assimilabile a quello previsto per il giudizio di cognizione dall'art. 570 c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto da soggetto non legittimato, la declaratoria di inammissibilità prevale su ogni altra questione di merito o di rito.
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