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Sentenza

Sentenza n. 6389/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento della delibera n. -OMISSIS- del 1/06/2021 della Commissione delle Adozioni Internazionali avente ad oggetto “Istanza di revoca in autotutela della delibera CAI n. -OMISSIS- del 25 settembre 2019 presentata dal sig. -OMISSIS- in data 12 marzo 2021. Determinazioni”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi; e per l’accertamento dell’obbligo a pronunciarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla richiesta di nomina di un Commissario ad Acta per la gestione del procedimento nei confronti di AIBI (Amici dei Bambini) richiesto dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202202059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela di una precedente delibera relativa alla conclusione della verifica nei confronti di un ente autorizzato alle adozioni internazionali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Commissione per le Adozioni Internazionali aveva rigettato l’istanza di revoca in autotutela della precedente deliberazione che aveva concluso una verifica nei confronti dell’associazione controinteressata senza adottare provvedimenti a suo carico. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di pronunciarsi sulla richiesta di nomina di un commissario ad acta per la gestione del procedimento. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere e per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., sostenendo che i motivi fossero privi di chiarezza e specificità, meramente elencati nella parte finale del ricorso e non accompagnati da argomentazioni giuridiche, oltre che confusi con l’esposizione dei fatti mediante i cosiddetti “motivi intrusi”. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del gravame. Prima della decisione il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione depositata dal ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. I sei motivi erano stati soltanto elencati in quattordici righe, senza adeguata argomentazione giuridica, e non erano stati distinti con precisione dalla parte relativa ai fatti; le doglianze genericamente ricavabili dalla parte in fatto integravano motivi intrusi. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare alla controinteressata 1.500 euro, oltre accessori di legge, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con l’amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    assenza di chiarezza e specificità dei motivi; distinzione tra esposizione del fatto e motivi

    Il ricorso deve contenere motivi chiari, specifici e adeguatamente argomentati; la mera elencazione delle censure e la loro confusione con la parte in fatto determinano l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 26 c.p.a.

    principio di soccombenza virtuale

    In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate considerando quale sarebbe stato l’esito virtuale della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    principio di soccombenza virtuale

    La parte virtualmente soccombente può essere condannata alle spese anche quando il giudizio è dichiarato improcedibile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata e decisa all’udienza in camera di consiglio secondo il rito richiamato dalla disposizione.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione al ricorso straordinario ha determinato l’incardinamento del giudizio davanti al TAR.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È stato disposto il rimborso delle spese forfettarie in aggiunta alla somma liquidata per le spese di lite.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza necessità di una decisione attuale sulla domanda di annullamento.
  • Ai fini della liquidazione delle spese in un giudizio divenuto improcedibile, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito della controversia sulla base delle questioni già dedotte e controverse.
  • La violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. ricorre quando i motivi di ricorso siano meramente elencati senza argomentazione giuridica e non siano chiaramente distinti dall’esposizione dei fatti; la presenza di doglianze soltanto nella parte narrativa integra il fenomeno dei “motivi intrusi” e giustifica l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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