Sentenza n. 813/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente il 6 novembre 2024, disapplicando o previo annullamento degli atti successivi emanati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed in particolare del diniego all’istanza di autorizzazione all’attività di venditore di energia elettrica e gas naturale (prot. DGUD0003_25012_2025_1062) ai sensi degli articoli 53 e 26 del Testo Unico delle Accise del 16 aprile 2025. in via subordinata, per l’annullamento, del diniego relativo all’istanza di autorizzazione all’attività di venditore di energia elettrica e gas naturale ai sensi degli articoli 53 e 26 del Testo Unico delle Accise (prot. DGUD0003_25012_2025_1062), notificato all’odierna ricorrente in data 16 aprile 2025, con il quale è stata comunicato alla Società Energy Lab s.r.l. il diniego all’istanza di autorizzazione RU64307 – RU64308 del 06/11/2024; di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi espressamente incluso, ove occorrer possa, del preavviso di rigetto del 6.2.2025, prot. DGUD0003_9190_2025_1062.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale, connesso al preavviso di rigetto
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 16 aprile 2025 sull'istanza presentata il 6 novembre 2024 per ottenere l'autorizzazione alla vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi degli articoli 53 e 26 del Testo Unico delle Accise. In via principale, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso, con disapplicazione o annullamento degli atti successivi; in via subordinata, ha chiesto l'annullamento del diniego e degli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando la possibile fondatezza della censura relativa alla formazione del silenzio-assenso.
La decisione
Dopo l'ordinanza cautelare, l'Agenzia ha riaperto il procedimento e, con provvedimenti dell'8 e del 15 luglio 2025, ha rilasciato alla società le autorizzazioni richieste. Il Collegio ha ritenuto che tali provvedimenti non costituissero mera esecuzione dell'ordinanza cautelare, la quale aveva disposto soltanto il riesame, ma esprimessero una rinnovata volontà amministrativa e sostituissero il precedente diniego impugnato. Poiché l'atto contestato era stato quindi sostituito da determinazioni favorevoli, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della situazione di fatto e delle ragioni poste a fondamento del diniego.
Norme richiamate
art. 53 Testo Unico delle Accise
Norma richiamata quale base dell'istanza di autorizzazione all'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale.
art. 26 Testo Unico delle Accise
Norma richiamata quale base dell'istanza di autorizzazione all'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale.
Massime di principio
- Quando, a seguito di un riesame disposto dal giudice amministrativo, l'amministrazione adotta nuovi provvedimenti favorevoli che esprimono una rinnovata volontà amministrativa e sostituiscono l'atto impugnato, viene meno l'oggetto del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Un provvedimento amministrativo adottato dopo un'ordinanza cautelare non costituisce mera esecuzione della stessa quando l'ordinanza si sia limitata a disporre il riesame, lasciando all'amministrazione una nuova valutazione della questione e della documentazione acquisita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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