Sentenza del 14/10/2016 n. 20783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva concordato con la banca la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ricevendo una somma a titolo di incentivo all'esodo. La banca, in qualità di sostituto d'imposta, aveva applicato una ritenuta fiscale. Ritenendo la somma non imponibile, il contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta, ma l'istanza era stata inizialmente respinta. Dopo l'accoglimento del ricorso in secondo grado, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che la richiesta di rimborso fosse decaduta per tardività e, dall'altro, che la somma fosse comunque tassabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 alle ritenute operate da un datore di lavoro privato quale sostituto d'imposta. Il termine per presentare l'istanza di rimborso è quindi quello decadenziale di diciotto mesi, decorrente dal versamento della ritenuta quando questa risultava già, fin dall'origine, non dovuta. Poiché la domanda era stata presentata oltre tale termine, la Corte ha cassato la sentenza favorevole al contribuente e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre sono state compensate le spese dei giudizi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
termine di decadenza di diciotto mesi
La disposizione ha portata generale e si applica alle richieste di rimborso di imposte o ritenute indebitamente versate, comprese quelle operate da datori di lavoro privati in qualità di sostituti d'imposta. Se l'indebito era già evidente al momento della ritenuta, il termine decorre dal singolo versamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37
La norma riguarda, nel contesto temporale della decisione, le ritenute operate dallo Stato o da pubbliche amministrazioni e non si applica alle ritenute effettuate da sostituti d'imposta privati.
Cassazione civile, sentenza n. 16617 del 2015
il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ha portata generale
Il termine dell'art. 38 opera per qualsiasi ipotesi di indebito tributario, indipendentemente dal fatto che l'errore riguardi il versamento oppure l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione fiscale.
Cassazione civile, sentenza n. 27136 del 2014
il termine di decadenza ... decorre ... dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi ... risultino parzialmente o totalmente non dovuti
Per le ritenute su incentivi all'esodo, il termine decorre dal saldo solo quando il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza accertabile soltanto a consuntivo; se invece la ritenuta era già integralmente o parzialmente non dovuta al momento del pagamento, il termine decorre da ciascuna ritenuta.
Massime di principio
- Quando una ritenuta è effettuata da un datore di lavoro privato quale sostituto d'imposta, la richiesta di rimborso è normalmente soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, non al termine ordinario di prescrizione.
- Se l'imposta era già non dovuta al momento della ritenuta, il termine per chiedere il rimborso decorre dalla singola trattenuta o dal relativo versamento; è quindi essenziale verificare tempestivamente le date.
- Il termine può decorrere dal saldo o dalla determinazione definitiva dell'imposta soltanto quando l'eccedenza rimborsabile emerge successivamente dal calcolo complessivo del tributo.
- La fondatezza sostanziale della richiesta, ad esempio la possibile non imponibilità di un incentivo all'esodo, non supera la decadenza se l'istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine previsto.
- Nelle controversie tributarie occorre distinguere tra il soggetto che ha materialmente operato la ritenuta, la natura pubblica o privata del sostituto e il momento in cui l'indebito era concretamente riconoscibile.
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