Cassazione Penale, Sentenza n. 30076/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto una misura cautelare per il rischio di reiterazione del reato. Il ricorrente deduceva il mutamento delle mansioni svolte (cessazione o modifica dell'incarico), il decorso del tempo e profili formali relativi al rilascio del permesso di soggiorno (parere dell'Ispettorato del Lavoro) come elementi idonei a escludere le esigenze cautelari e la sussistenza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza e la logicità della motivazione del Tribunale di Salerno che ha valutato il rischio concreto di reiterazione sulla base della permanenza dell'indagato in servizio presso lo stesso ufficio (seppur con compiti diversi), dei rapporti con i coindagati, dei precedenti specifici e della lunga durata delle condotte contestate. La Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui, in presenza di gravi indizi per i reati contemplati, si applica la misura cautelare salvo prova contraria, e ha ritenuto che il mero decorso del tempo o la modifica delle mansioni non siano di per sé idonei a superare tale presunzione. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e trasmissione dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero ai sensi dell'art. 28, comma 1, reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4-bis
Presunzione speciale: se sussistono gravi indizi per i reati indicati dal comma 3, si applica la misura cautelare salvo che emergano elementi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari; onere di fornire prova contraria a carico del ricorrente.
codice di procedura penale, art. 274 (lett. c))
La nozione di pericolo di reiterazione riguarda la probabilità di commissione di reati della stessa specie, ossia che offendono lo stesso bene giuridico, non necessariamente fattispecie identiche; la cessazione dall'ufficio non esclude automaticamente il pericolo se permangono condizioni che rendono probabile la rinnovazione di analoghe condotte.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorso rigettato.
regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28, comma 1
Disposizione che impone la trasmissione dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero a cura della cancelleria.
Massime di principio
- Quando opera una presunzione speciale di esigenze cautelari (es. art. 12, comma 4-bis d.lgs. 286/1998), il semplice decorso del tempo o il mutamento delle mansioni non sono di per sé sufficienti a superarla; il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per scalfire la presunzione.
- Il pericolo di reiterazione riguarda reati della stessa specie (stesso bene giuridico offeso) e non richiede l'identità della fattispecie materiale; pertanto la sospensione o la cessazione dall'incarico non eliminano automaticamente il rischio se permangono condizioni che rendono probabile la ripetizione di analoghe condotte.
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione cautelare è limitato al controllo di logicità e sufficienza argomentativa: la Corte non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio ma verifica che il provvedimento impugnato abbia motivato in modo coerente e completo le esigenze cautelari.
- Per contrastare una prognosi sfavorevole è necessario documentare circostanze concrete che dimostrino l'attenuazione del rischio (es. perdita di contatti con coindagati, impossibilità pratica di reiterare la condotta, attenuanti concrete e recenti), non limitandosi ad affermazioni generiche.
- Le decisioni giurisprudenziali citate indicano che il giudice deve esplicitare perché la cessazione o la sospensione del rapporto non incidono (o incidono) sulla valutazione del pericolo di reiterazione: occorre motivazione puntuale sulle circostanze di fatto rilevanti.
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