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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5911/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata del 21/04/2022 che aveva condannato Lito alla pena di 2 anni di reclusione e 3.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, contestando la concessione della sospensione condizionale della pena alla sola pena pecuniaria. Il motivo è che il beneficio della sospensione condizionale può riferirsi alla pena detentiva (nei limiti previsti dalla legge) ma non alla pena pecuniaria, salvo diversa previsione normativa; quindi la sospensione della multa sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, eliminando tale sospensione. La Corte ha confermato che, in base alla modifica introdotta dalla legge 1° giugno 2004 n. 145 e alla giurisprudenza consolidata, è possibile il frazionamento del beneficio: il giudice può sospendere l'esecuzione della sola pena detentiva quando questa, di per sé, non superi i due anni, ordinando l'esecuzione della pena pecuniaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha provveduto direttamente ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma del reato per cui l'imputato è stato condannato; non oggetto di interpretazione decisoria nel merito del ricorso, ma contestualizza la fattispecie.

  • legge 1° giugno 2004 n. 145, art. 1 comma 1 lett. c)

    "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa"

    Ha introdotto nel primo comma dell'art. 163 c.p. la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena detentiva in presenza di una pena pecuniaria congiunta; fondamento normativo per il frazionamento del beneficio (sospensione della sola pena detentiva).

  • art. 163 cod. pen.

    Interpretato alla luce della modifica della legge 145/2004: consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei casi previsti e, secondo la giurisprudenza citata, ammette il frazionamento del beneficio con sospensione della sola pena detentiva.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma richiamata per il ragguaglio delle pene ai fini della verifica del superamento del limite dei due anni; serve a calcolare la pena complessiva quando sono applicate più pene.

  • art. 620 comma 1 lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente, eliminando disposizioni della sentenza impugnata, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; utilizzato per sopprimere la sospensione della pena pecuniaria senza rinvio.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere frazionata: il giudice può sospendere l'esecuzione della sola pena detentiva se questa, di per sé, non supera i due anni, anche se la pena complessiva ragguagliata (art.135 c.p.) supera i due anni.
  • La sospensione condizionale della pena pecuniaria non trova normalmente fondamento nella disciplina richiamata e può essere eliminata in sede di impugnazione quando risulti concessa illegittimamente.
  • In caso di condanna con pena detentiva non superiore a due anni congiunta a pena pecuniaria, il giudice deve motivare l'eventuale frazionamento del beneficio e, se concede la sospensione, chiarire se riguarda la sola pena detentiva.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio disposizioni sulla sospensione quando la decisione richiede soltanto interpretazione di diritto e non nuovi accertamenti di fatto (art.620 c.p.p.).
  • Nel calcolo dell'eventuale superamento della soglia dei due anni va applicato il ragguaglio previsto dall'art.135 c.p., che può incidere sulla possibilità di concedere la sospensione dell'esecuzione.

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