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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28082/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e assertiva, priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e non indicava gli elementi concreti posti a fondamento dell'impugnazione, non consentendo un effettivo sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come norma sulla pronuncia immediata di proscioglimento; la Corte rileva che la censura sulla sua mancata applicazione è formulata in modo generico e quindi non scrutinabile in cassazione

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale parametro di specificità dei motivi di impugnazione; la mancanza di indicazione degli elementi posti a base della doglianza rende il ricorso inammissibile

  • cod. proc. pen.

    indicato in relazione al ricorso e alla disciplina processuale applicata dalla Corte

  • Cassa delle ammende

    destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali: non sono ammissibili doglianze meramente generiche o assertive, prive dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo apodittico: occorre indicare concretamente quali emergenze processuali imponessero il proscioglimento immediato.
  • Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi con essa in modo analitico; la mancata critica specifica impedisce al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
  • La violazione dell'onere di specificità dei motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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