Cassazione Penale, Sentenza n. 25621/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha sollevato: 1) inutilizzabilità degli esiti della consulenza tecnica del LASS per mancato avviso agli indagati e ai difensori (art. 87 d.P.R. 309/1990 e art. 364 c.p.p.), con richiesta di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto in mancanza di nuova verifica; 2) mancata considerazione dell'assenza di abitualità/pluralità utile a integrare il reato; 3) mancato riconoscimento della lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) sulla base del titolo medio del principio attivo del campione (2,11%); 4) diniego delle attenuanti generiche e eccessività della pena; 5) prescrizione del reato (fatto commesso tra 25 e 28 agosto 2013). Sono stati depositati motivi nuovi insistendo sulla nullità della campionatura e sulla riqualificazione in lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti tecnici anche se la campionatura era stata compiuta senza tutte le formalità richieste dall'art. 87 d.P.R. 309/1990, richiamando orientamenti di legittimità secondo cui la nullità della campionatura non invalida il sequestro né pregiudica l'utilizzabilità del reperto quando si tratti di piantagione destinata a produzione di stupefacenti. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato sulla base di videosorveglianza che lo riprendeva mentre concimava le piante, del numero e dello stato vegetativo delle piante (34 piante, 16 analizzate, 18 distrutte conservando campioni), nonché delle modalità di coltivazione. È stata ritenuta infondata la doglianza sulla lieve entità (art. 73 comma 5) in considerazione del numero, sviluppo vegetativo, mezzi e modalità; legittimo il diniego delle attenuanti generiche per la precedente condanna dell'imputato; la pena è stata inflitta al minimo edittale (2 anni di reclusione e 10.000 euro di multa). La prescrizione non era maturata al momento della pronuncia impugnata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sulla produzione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la coltivazione di una piantagione idonea a produrre droga integri il reato anche se la quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza non è elevata, valutando inoltre mezzi, modalità e circostanze per l'eventuale derubricazione al comma 5.
art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede le garanzie difensive in relazione alla campionatura e distruzione dei reperti. La Corte ha affermato che la violazione formale di tali garanzie che determina la nullità della campionatura non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli accertamenti tecnici né l'invalidità del sequestro quando si tratti di piantagioni destinate alla produzione di stupefacenti.
art. 364 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della giurisprudenza che consente l'utilizzo degli accertamenti sui reperti di piantagione anche in presenza di vizi formali della campionatura.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che il giudizio sulle attenuanti è di merito e insindacabile in Cassazione salvo violazioni motivazionali; i giudici di merito hanno motivato il diniego richiamando la precedente condanna dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata per l'onere delle spese processuali: la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La nullità formale della campionatura (mancato avviso, irregolarità procedurali) non rende necessariamente inutilizzabili gli accertamenti tecnici eseguiti sui reperti, specialmente nel caso di piantagioni di stupefacenti: il sequestro e gli esami possono conservare valore probatorio se le condizioni oggettive del rinvenimento dimostrano la destinazione alla produzione.
- Il reato di coltivazione di stupefacenti può essere integrato indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo: rilevano la conformità botanica della pianta, la sua attitudine a giungere a maturazione e le modalità di coltivazione (numero piante, sviluppo vegetativo, mezzi tecnici).
- Per ottenere la derubricazione in lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) occorre una valutazione complessiva e motivata su caratteristiche qualitative e quantitative, nonché su mezzi, circostanze e modalità: il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché motivi adeguatamente.
- La prova di partecipazione alla coltivazione può fondarsi su elementi indiziari quali videosorveglianza che coglie il soggetto mentre cura le piante (es. concimazione), insieme alla valutazione delle modalità di coltivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito; la presenza di precedenti significativi può legittimare il diniego e difficilmente è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
- La prescrizione va valutata alla data della decisione impugnata: se non era maturata allora, la declaratoria di estinzione del reato non è accordabile in Cassazione quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
- Dal punto di vista processuale, chi impugna per vizi nella campionatura deve curare la documentazione e la tempestiva sollevazione delle nullità; tuttavia, anche senza tali formalità, la consistenza oggettiva del ritrovamento può comunque sostenere la responsabilità penale.
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