Ordinanza n. 150/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento Dell'atto intimazione di pagamento 135 2023 90003170 03/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7150100755 000 asseritamente notificata l'16.03.2015 e la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7180146934 000 asseritamente notificata l'11.12.2018, a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente in data 07/09/2022 e in data 03/12/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0048503 del 21/06/2022 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a prelievo supplementare sul latte, connessi ruoli e cartelle esattoriali, nonché diniego di Agea sulle istanze di sospensione e contestazione del debito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti relativi a somme richieste a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, contestando l’iscrizione del debito nel ruolo e nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego serbato da Agea sulle istanze presentate ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 539, della legge n. 228/2012, con cui aveva dedotto l’insussistenza della pretesa creditoria e chiesto la sospensione della riscossione, nonché l’accertamento dell’inesistenza del debito e il risarcimento dei danni derivanti dalle somme medio tempore prelevate. Con l’ordinanza, tuttavia, il TAR non esamina i motivi di legittimità né il merito delle pretese, rilevando la necessità di verificare previamente se permanga l’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione fattuale e processuale.
La decisione
Il TAR dispone incombenti istruttori. La ricorrente deve precisare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice avverte espressamente che l’inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento, sull’accertamento del debito o sul risarcimento.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per valutare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l’eventuale inerzia rispetto agli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.
art. 1, comma 537, legge n. 228/2012
Indicato quale base dell’istanza con cui la ricorrente ha dichiarato l’insussistenza della pretesa creditoria e chiesto la sospensione delle iniziative di riscossione.
art. 1, comma 539, legge n. 228/2012
Indicato con riferimento agli adempimenti posti a carico dell’ente di riscossione a seguito della dichiarazione del debitore.
art. 8-ter legge n. 33/2009
Richiamato quale disposizione relativa al Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea.
art. 21-quater l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla richiesta di sospensione degli effetti e delle iniziative esecutive connesse agli atti contestati.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di riesame degli atti presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo debba verificare la persistente utilità della decisione, può disporre un incombente istruttorio con cui impone al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse al ricorso e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto.
- L’inerzia della parte, previamente compulsata con ordinanza istruttoria o comunicazione a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non sufficientemente aggiornata, il giudice può richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati sui fatti di causa e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, prima di calendarizzare o definire il ricorso nel merito.
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