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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione del processo, poiché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, e aveva versato integralmente le somme dovute. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese dell'intero giudizio tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, applicando i parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, aveva determinato un maggior imponibile ai fini IRPEF e IRAP per l'anno 2000. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso riducendo il reddito imponibile accertato. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    I parametri previsti dal decreto sono stati utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per determinare sinteticamente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    La norma ha consentito la definizione agevolata della lite fiscale. La presentazione della domanda e il pagamento integrale delle somme dovute hanno determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente versa integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente all'accoglimento delle ragioni del contribuente: la controversia si chiude in seguito all'adesione alla procedura e al pagamento previsto.
  • In caso di estinzione derivante da definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo diversa previsione normativa o specifica decisione del giudice.
  • L'applicazione dei parametri o di altri strumenti presuntivi da parte dell'Amministrazione finanziaria può essere contestata dal contribuente, ma la lite può comunque essere definita attraverso strumenti transattivi o agevolativi successivi.

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