Sentenza n. 7630/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo per la morte del militare
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del militare, hanno impugnato il diniego fondato sui pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, contestando l'esclusione del nesso causale tra il servizio e l'evento mortale. Hanno dedotto: la violazione e falsa applicazione della normativa sull'equo indennizzo, poiché il nesso sarebbe stato escluso sulla base della sola presunta elevata velocità, senza adeguata dimostrazione della colpa grave e senza considerare che la morte era stata determinata dall'urto del corpo contro un bullone sporgente del guard-rail; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia, per l'omessa considerazione dell'incidenza causale del bullone; il difetto di motivazione e l'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, in ragione del carattere sommario e generico del provvedimento e dei pareri presupposti. L'incidente era avvenuto mentre il militare si recava in caserma: dopo avere sorpassato una fila di veicoli incolonnati, aveva perso il controllo del motociclo, era caduto e il corpo aveva urtato il guard-rail, riportando un trauma cranico letale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il diniego. Ha affermato che il Comitato di verifica è l'organo cui spetta l'accertamento definitivo del nesso causale tra infermità o lesioni e servizio e che il relativo parere, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo nei limiti di una verifica esterna di congruità, sufficienza e coerenza logica, non nel merito tecnico-sanitario. In materia di infortunio in itinere non opera alcun automatismo a favore della dipendenza da causa di servizio, essendo necessario che l'evento non sia stato determinato o concausato da iniziative colpose, ingiustificate o gravemente imprudenti del dipendente. Dalla documentazione e dai verbali di polizia risultavano il sorpasso di veicoli incolonnati, la perdita di controllo, una velocità sostenuta, una traccia di frenata di circa sei metri e l'urto con un veicolo fermo. Tali elementi dimostravano una condotta di guida non adeguata alle condizioni del traffico, caratterizzata da imprudenza e da mancato controllo del mezzo, integrando una colpa grave idonea a interrompere il nesso di dipendenza dal servizio. Il successivo impatto con il bullone sporgente del guard-rail, anche se considerato concausa materiale dell'evento mortale, non incideva sulla gravità della colpa del conducente: la causalità materiale e la rimproverabilità soggettiva operano su piani distinti. Eventuali responsabilità dell'amministrazione manutentrice avrebbero potuto rilevare solo nei rapporti risarcitori tra corresponsabili, non nel giudizio sulla dipendenza da causa di servizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre accessori, per ciascun Ministero.
Norme richiamate
art. 149, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
I conducenti devono mantenere una distanza di sicurezza tale da consentire l'arresto tempestivo del veicolo ed evitare collisioni.
La violazione del dovere di mantenere il controllo e una distanza idonea all'arresto tempestivo costituisce elemento rilevante nella ricostruzione della condotta imprudente del motociclista e nella valutazione della colpa grave.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica sull'accertamento del nesso causale tra infermità o lesioni e servizio, non è sindacabile dal giudice nel merito tecnico, ma solo sotto il profilo esterno della congruità, sufficienza e coerenza logica rispetto agli elementi istruttori.
- L'infortunio verificatosi durante il tragitto casa-servizio non comporta automaticamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: tale riconoscimento è escluso quando l'evento sia stato determinato o concausato da una condotta del dipendente connotata da colpa grave.
- La velocità sostenuta in presenza di traffico congestionato, il sorpasso di veicoli incolonnati, la perdita di controllo del mezzo, una frenata tardiva e l'urto con un veicolo fermo possono integrare, valutati unitariamente, una condotta di guida gravemente imprudente idonea a interrompere il nesso di dipendenza da causa di servizio.
- La causalità materiale e la colpa devono essere valutate su piani distinti: la presenza di una concausa, anche riconducibile alla condotta o alla responsabilità di un terzo, non esclude né attenua necessariamente la colpa grave del danneggiato che abbia dato origine alla sequenza causale.
- L'eventuale responsabilità di terzi per le condizioni di un'infrastruttura può rilevare nei rapporti risarcitori tra corresponsabili, ma non incide sul diverso giudizio relativo alla sussistenza della dipendenza da causa di servizio quando la condotta gravemente colposa del dipendente abbia contribuito in modo efficiente alla verificazione del sinistro.
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