Ordinanza n. 1742/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 5717 del 12/01/2026 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE.U.0005717 del 12/01/2026, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” conseguito in Albania, ai fini della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola secondaria di II grado, con la quale il M.I.M. comunica all'odierno ricorrente che "l'attestato formativo dell'istante Andrea FIGLIUZZI, nato il 14/03/1976 a Stuttgart, Germania, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania, non è titolo valido, in Italia, per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l'istanza prot. n. 15014 del 09/05/2023 è rigettata"; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo albanese di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola secondaria di II grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, conseguito in Albania, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego e il riconoscimento del diritto a ottenere il riconoscimento del titolo ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e le determinazioni istruttorie. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda in sede cautelare sulla base di una valutazione necessariamente sommaria. Ha ritenuto che la motivazione del diniego ministeriale apparisse sufficientemente argomentata, in particolare in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Non ravvisando quindi, allo stato degli atti, elementi sufficienti a sostenere la domanda cautelare, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l'esame e il rigetto della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere legittimamente sufficiente, a un primo e sommario esame, una motivazione del diniego che dia conto della carente qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, la motivazione dell'atto impugnato appaia sufficientemente argomentata e non emergano elementi idonei a giustificare la sospensione della sua efficacia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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