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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17499/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguardava l'autorizzazione a svolgere colloqui in video-collegamento per un detenuto sottoposto al regime differenziato dell'art. 41-bis. L'Amministrazione (Ministero/DAP/Casa circondariale) contestava che non esiste una norma che riconosca un diritto generalizzato al video-colloquio per i detenuti 41-bis e che la possibilità introdotta per altri circuiti non si estende a chi è sottoposto al trattamento differenziato; denunciava inoltre rischi di sicurezza e la necessità di una disciplina normativa più dettagliata. Il Tribunale di sorveglianza aveva però ammesso i video-colloqui nelle specifiche condizioni dell'emergenza pandemica e aveva indicato esempi pratici di esecuzione (es. presidio dei Carabinieri). Zagaria impugnava l'ordinanza in senso proprio avverso limiti di applicazione ritenuti dai suoi difensori insufficienti rispetto al riconoscimento del diritto alle videocomunicazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dallo Stato/DAP/Casa circondariale e quello di Zagaria, confermando i seguenti principi: il detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis può essere autorizzato a colloqui audiovisivi controllabili a distanza in presenza di situazioni eccezionali che rendano impossibile o estremamente gravosa l'esecuzione dei colloqui in presenza (la pandemia da COVID-19, nella fattispecie, giustificava la deroga); l'autorizzazione deve prevedere modalità esecutive idonee a mantenere le cautele di sicurezza richieste dal regime 41-bis; la precisazione del Tribunale circa l'utilizzo, a titolo esemplificativo, del presidio dei Carabinieri non ha natura vincolante ma è mera indicazione operativa, essendo competenza dell'Amministrazione definire i profili attuativi; i ricorsi sono infondati e pertanto respinti; il detenuto Zagaria è condannato al pagamento delle spese processuali, mentre le Parti pubbliche non sono condannate per ragioni di natura pubblica.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, ordinamento penitenziario

    Costituisce il riferimento per il regime detentivo differenziato finalizzato a escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento; la possibilità di deroghe (video-colloqui) è ammessa solo se compatibile con l'obiettivo primario di tale regime e se adottata con modalità che assicurino le cautele di sicurezza.

  • art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Norma procedurale richiamata quale base per i reclami innanzi al Magistrato/Tribunale di sorveglianza; utilizzata nella vicenda per il reclamo del detenuto.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla disciplina dei colloqui; impone che le misure nei confronti dei detenuti siano compatibili con esigenze di sicurezza.

  • decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

    Introdusse la possibilità dei colloqui 'a distanza' per la gestione dell'emergenza COVID-19; la Corte ha ritenuto che tale disciplina può essere applicata anche ai detenuti 41-bis, purché le modalità non compromettano l'obiettivo del regime differenziato.

  • decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 1)

    Norme e proroghe che hanno disciplinato modalità eccezionali di colloquio a distanza durante la pandemia; sottolineata l'origine emergenziale delle misure e la necessità di valutare compatibilità con 41-bis.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nei motivi di impugnazione, ma la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale avesse violato i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione tali da giustificarne l'annullamento.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 61 comma 1, art. 73 comma 3)

    Norme regolamentari relative all'organizzazione penitenziaria e ai colloqui; utilizzate nelle argomentazioni ma senza determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • Costituzione (artt. 29, 30, 31)

    Richiamati dalla difesa del detenuto in relazione alla tutela dei rapporti familiari; la Corte ha ritenuto che tali interessi possono giustificare, in situazioni eccezionali, l'autorizzazione a colloqui audiovisivi purché compatibili con le esigenze di sicurezza del 41-bis.

  • Cedu (art. 8)

    Richiamato in relazione al diritto alla vita privata e familiare; la Corte ha bilanciato tale tutela con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato.

Massime di principio

  • Il detenuto sottoposto a regime 41-bis può essere autorizzato a colloqui in video-collegamento solo in casi eccezionali e quando l'impossibilità o la gravissima difficoltà di svolgere colloqui in presenza sia concretamente dimostrata (es. emergenza pandemica che impedisca i colloqui in presenza).
  • La deroga non è un diritto generalizzato: occorre valutare la compatibilità della modalità a distanza con l'obiettivo primario dell'art. 41-bis (evitare contatti con il gruppo criminale), e predisporre forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza con adeguate cautele di sicurezza.
  • Spetta all'Amministrazione penitenziaria definire le concrete modalità esecutive (luoghi, strumenti, misure di sicurezza); le indicazioni del giudice (esemplificative) non vincolano l'organizzazione pratica ma ne possono orientare la scelta.
  • Motivazioni generiche o astratte sull'impossibilità di recarsi ai colloqui non sono sufficienti: è necessario documentare l'effettiva e specifica impedibilità o gravità della situazione che giustifica la deroga.
  • Le misure emergenziali previste per il Coronavirus possono legittimare eccezionalmente i video-colloqui per detenuti 41-bis, ma la garanzia delle cautele tecniche e organizzative contro intrusioni o contatti illeciti rimane imprescindibile.
  • Nelle impugnazioni contro provvedimenti che coinvolgono l'Amministrazione statale vale la regola della non condanna alle spese a carico delle pubbliche amministrazioni; il detenuto privato può essere condannato alle spese se soccombe.

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