Cassazione Penale, Sentenza n. 29933/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 sostenendo: 1) la decisione non ha valutato adeguatamente il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (soggiorno in Italia dal 2010, lavoro come operatore socio-sanitario, madre e sorelle residenti) e quindi violerebbe l'art. 8 CEDU; 2) il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare non costituirebbe idoneo presupposto per l'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, e inoltre è pendente ricorso al TAR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'espulsione applicata dal giudice di sorveglianza era legittima alla luce della condanna per maltrattamenti in famiglia (pena 4 anni e 3 mesi) e della sospensione della potestà genitoriale; il Tribunale aveva inoltre rilevato l'assenza di prova della permanenza in Italia del figlio minore e la mancanza di documentazione probatoria circa lavoro e legami familiari effettivi. La Corte ha precisato che il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno può essere equiparato alle fattispecie che legittimano l'espulsione e che il ricorso proposto al TAR non ha effetto sospensivo, se non specificamente richiesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disciplina l'espulsione dello straniero condannato come misura alternativa alla detenzione, di competenza del giudice di sorveglianza, adottabile quando ricorrono le condizioni di legge e salvo le cause ostative dell'art. 19.
art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"
Prevede cause ostative all'espulsione qualora l'allontanamento comporti violazione del diritto alla vita privata e familiare; impone di valutare natura/effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Indica tra le ipotesi legittimanti l'espulsione le fattispecie legate a revoca/annullamento o rifiuto del permesso di soggiorno; la giurisprudenza ha collegato tale norma alla disciplina dell'espulsione per detenuti la cui titolarità del permesso sia venuta meno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Equipara la situazione del titolare di domanda di rinnovo respinta alla condizione che legittima l'espulsione (revoca/annullamento/rifiuto), consentendo l'applicazione dell'espulsione anche quando il rinnovo è stato negato e non sia stato ottenuto effetto sospensivo.
art. 8 CEDU
Protegge il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l'espulsione non può essere disposta qualora si traduca in un'ingerenza ingiustificata in tali diritti, salvo bilanciamento con esigenze di ordine/ sicurezza pubblica; richiede valutazione concreta dei legami familiari e dell'inserimento sociale.
Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 173)
Ha introdotto (nel terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1.) l'ulteriore causa ostativa collegata al rischio che l'allontanamento violi la vita privata e familiare, specificando i criteri di valutazione (vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d'origine).
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722)
Rilevata come parametro di riferimento nell'ambito delle limitazioni all'espulsione, in particolare per tutele connesse allo status di rifugiato e alla protezione internazionale.
Massime di principio
- L'espulsione come misura alternativa alla detenzione è legittima quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 e non sussistono cause ostative dell'art. 19; si tratta di una misura amministrativa adottata dal giudice di sorveglianza.
- La gravità e la natura del reato (in particolare reati contro la famiglia e minori) incidono fortemente sulla valutazione della pericolosità sociale e sul bilanciamento con i diritti familiari del condannato.
- Per opponersi efficacemente a un'espulsione il detenuto deve fornire prove concrete e documentate del suo inserimento sociale e dei legami familiari effettivi in Italia (convivenza, presenza di familiari di primo grado, prova di occupazione stabile); semplici dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- La sospensione della potestà genitoriale o il fatto che la vittima sia un minore residente altrove indeboliscono l'argomento di ancoraggio familiare ai fini dell'art. 8 CEDU.
- Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno può essere considerato equivalente, ai fini dell'espulsione, a revoca/annullamento/rifiuto del titolo di soggiorno; il ricorso amministrativo pendente non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento a meno che non sia ottenuta la sospensione.
- Nella valutazione del rischio di violazione dell'art. 8 CEDU occorre considerare la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno, l'inserimento sociale e i legami con il paese d'origine; il giudice deve motivare concretamente la valutazione di tali elementi.
- Le contestazioni di errata valutazione dei fatti in sede di merito richiedono che le relative prove siano state prodotte nel giudizio di merito; in sede di legittimità la Corte non può sopperire alla mancata produzione documentale.
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