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Sentenza

Sentenza n. 15364/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del verbale con il quale in data 7 giugno 2023 la Commissione esaminatrice ha giudicato la non idoneità dell’odierno ricorrente; - del conseguente decreto di esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; - del bando di selezione, laddove prevede che il mancato superamento di un modulo, ancorché per un infortunio, sia motivo di giudizio di non idoneità e quindi causa di esclusione del candidato dalla selezione; - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso che sia lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202311207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale del 7 giugno 2023 di non idoneità e conseguente decreto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nonché la previsione del bando relativa al mancato superamento di un modulo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice il 7 giugno 2023 e il conseguente decreto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018. Contestava inoltre il bando nella parte in cui prevedeva che il mancato superamento di un modulo, anche se dovuto a un infortunio, comportasse la non idoneità e l’esclusione. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 22 luglio 2026, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese fossero compensate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro il giudizio di non idoneità, l’esclusione e la clausola del bando. Ha rilevato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che, venuto meno l’interesse alla pronuncia di annullamento prima della decisione di merito, il giudice non può procedere a tale decisione. Spese integralmente compensate, in considerazione delle circostanze del caso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione di merito, la parte che lo ha proposto dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento; il giudice non può decidere nel merito una domanda che la parte non intende più coltivare.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;

    La compensazione delle spese può essere disposta, in base alle circostanze del caso concreto, anche nei casi di rinuncia irrituale.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso: se questa manifesta, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il giudice non può pronunciarsi sulle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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