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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49221/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dichiarare estinta per decorrenza dei termini la misura di custodia cautelare (in corso dal 21/03/2017). Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'applicazione delle norme sul computo della pena ai fini del termine di custodia (art. 63, comma 4 cod. pen. e art. 278 cod. proc. pen.), contestando l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 63, comma 4 e l'uso degli aumenti di pena derivanti dalle aggravanti ex art. 416-bis, commi 4 e 6, per determinare il termine di fase (la Corte di merito aveva ritenuto che il termine applicabile fosse di anni sei ai sensi dell'art. 303, ult. comma, lett. c), non ancora decorso considerando le sospensioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, per il delitto di partecipazione a associazione mafiosa aggravata ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis, devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le aggravanti ai fini della determinazione della pena astratta e, conseguentemente, del termine di fase. Ha precisato che l'art. 63, comma 4, cod. pen. non opera quando la determinazione della pena è disciplinata in modo specifico dalla fattispecie incriminatrice (natura speciale). Ne è derivato che la pena teorica supera i venti anni e pertanto è applicabile il termine di cui all'art. 303, ult. comma, lett. c) (anni sei), termine che nel caso concreto non è decorso tenuto conto delle sospensioni accumulate (742 giorni). Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che esclude l'incidenza di un eventuale rapporto di equivalenza tra aggravanti speciali e attenuanti generiche sul computo ai fini dei termini di custodia. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen.

    La Corte ha valutato l'illecito come comprensivo delle aggravanti speciali previste dai commi 4 e 6 e ha computato gli aumenti di pena previsti da entrambe le aggravanti per determinare la pena astratta ai fini del termine di fase.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Non si applica quando il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di più circostanze aggravanti, è disciplinato dalla singola fattispecie criminosa di natura speciale; pertanto non opera per escludere gli aumenti previsti dall'art. 416-bis nei casi come quello di specie.

  • art. 278 cod. proc. pen.

    Serve a garantire che la durata della custodia sia commisurata al reato effettivamente accertato; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente applicato i criteri di cui all'art. 278, richiamando le aggravanti speciali ritenute sussistenti.

  • art. 303, ult. comma, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di fase applicabile quando la pena inflitta è superiore a determinate soglie; applicata la lett. c) (anni sei) perché la pena astratta risultante dall'applicazione delle aggravanti supera i venti anni.

  • art. 300, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato come clausola generale di garanzia secondo cui la custodia cautelare non può eccedere l'entità della pena inflitta; la Corte ha richiamato la compatibilità tra la pena astratta e la durata massima prevista.

  • art. 304, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza costituzionale (decisione n. 223/2006) per sostenere che la disciplina dei termini di carcerazione preventiva svolge funzione di equilibrio e certezza tra le fasi del procedimento; la Corte ha ritenuto coerente la soluzione adottata.

Massime di principio

  • Quando una fattispecie speciale prevede aggravanti "ad effetto" (ossia che determinano la determinazione della pena nella stessa norma), tali aumenti vanno computati per determinare la pena astratta ai fini del calcolo dei termini di custodia; l'art. 63, comma 4, cod. pen. può risultare inapplicabile in tali casi.
  • Il criterio rilevante per valutare la compatibilità della custodia cautelare con i limiti di durata è la pena determinata in astratto utilizzando le aggravanti riconosciute come speciali dal giudice, non il risultato del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche.
  • Le sospensioni intervenute nelle fasi del giudizio (es. sospensioni temporali di udienze/giudizio) devono essere computate e possono far sì che il termine di custodia non risulti ancora decorso anche se la misura è in atto da lungo tempo.
  • In casi simili, le impugnazioni volte a ottenere la dichiarazione di estinzione per decorrenza dei termini risultano più efficaci se si riesce a contestare la qualificazione e l'applicabilità delle aggravanti speciali (ossia la ricostruzione fattuale/giuridica che porta ad incrementi di pena), piuttosto che invocare regole generali di computo come l'art. 63, comma 4.
  • Il giudizio sulla compatibilità della custodia con i limiti di durata richiede attenzione alla distinzione tra norme generali sulle circostanze (art. 63) e norme speciali contenute nella fattispecie incriminatrice; la regola speciale prevale nella determinazione della pena ai fini del termine.

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