Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a imposta di registro 2007 e IRAP 2009, deducendo inizialmente vizi propri della cartella (notifica e motivazione). In appello, però, ha spostato le censure sui presupposti atti impositivi prodromici, contestando la validità dell'avviso di accertamento per asserita sottoscrizione da parte di funzionario decaduto o non legittimato, richiamando anche pronunce della Corte costituzionale e norme del processo tributario e del procedimento amministrativo. Con il ricorso per cassazione ha articolato otto motivi: i primi cinque sulla nullità/invalidità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione e sulla rilevabilità d'ufficio di tale nullità; il sesto e il settimo sulla pretesa inesistenza/nullità della cartella per vizio di notificazione e difetto di motivazione; l'ottavo sull'erroneo presupposto che il contribuente non fosse imprenditore agricolo. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi perché le censure dirette contro l'avviso di accertamento erano tardive: nel primo grado era stata impugnata solo la cartella, mentre in appello erano stati introdotti nuovi profili di invalidità dell'atto presupposto, ormai definitivo. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo perché il ricorrente non si è confrontato con la ratio della CTR, che aveva limitato l'impugnazione della cartella ai soli vizi propri dopo il consolidamento dell'avviso di accertamento, e perché non ha dimostrato la riproposizione in appello delle doglianze sulla cartella. Quanto all'ottavo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità nella deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché il tema attiene al merito della pretesa tributaria e avrebbe dovuto essere dedotto contro l'avviso di accertamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge relative alla validità dell'avviso di accertamento, alla notifica e alla motivazione della cartella.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato la mancanza di specificità e la tardività delle censure.
art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per sostenere la nullità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari non legittimati.
art. 57, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'avviso di accertamento; la Corte ha confermato la tardività della censura in appello.
art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità delle censure in appello; la Corte ha ribadito che l'avviso divenuto definitivo non può essere colpito da nuove doglianze tardive.
art. 21-septies della L. n. 241 del 1990
invocato per sostenere la nullità assoluta dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione del sottoscrittore.
art. 21-octies della L. n. 241 del 1990
invocato congiuntamente all'art. 21-septies per dedurre l'invalidità dell'atto impositivo.
art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per lamentare la nullità/inesistenza della cartella a causa della notificazione a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione.
art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla cartella di pagamento.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
richiamato per lamentare difetto di motivazione della cartella; la Corte ha osservato che la motivazione della cartella può essere integrata da quella dell'avviso presupposto.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
richiamato per il preteso difetto di motivazione dell'atto esattivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le censure rivolte contro l'atto presupposto non possono essere esaminate in cassazione se sono state proposte tardivamente solo in appello contro un atto ormai definitivo, quando nel giudizio di primo grado era stata impugnata esclusivamente la cartella di pagamento.
- Una cartella di pagamento, quando sia consolidato il presupposto impositivo, è impugnabile soltanto per vizi propri; non possono essere recuperate tardivamente contestazioni attinenti al merito o alla validità dell'avviso di accertamento presupposto.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specificità nella indicazione del fatto, della sua deduzione nei gradi di merito e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La motivazione della cartella può essere integrata per relationem con quella dell'avviso di accertamento regolarmente notificato, sicché il vizio di motivazione dell'atto esattivo non è configurabile in presenza di un valido atto presupposto richiamato.
- La notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione è consentita; la doglianza sulla notificazione non può essere esaminata se non sia stata specificamente riproposta nei gradi di merito nel rispetto del principio di devoluzione.
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