Cassazione Penale, Sentenza n. 15369/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti per illegittimità di alcune intercettazioni. Il ricorrente contestava che i decreti esecutivi relativi a intercettazioni disposte in via "ordinaria" (in particolare i decreti RIT PM 450/00, 15/01 e 29/01) non motivavano adeguatamente l'utilizzo di impianti esterni alla Procura (sala d'ascolto della Polizia giudiziaria), omettendo di specificare le ragioni concrete della presunta insufficienza o inidoneità degli apparati della Procura e l'esistenza di esigenze di urgenza. Si deduceva inoltre che le conversazioni captate con tali decreti erano decisive per la conferma della responsabilità e che la Corte d'appello aveva esaminato solo la legittimità di taluni decreti senza verificare la sussistenza dei requisiti di legalità né motivare la conferma della condanna alla luce dell'eventuale esclusione di quelle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato i principi di diritto relativi all'utilizzo per relationem di provvedimenti autorizzativi e alla necessità di motivazione specifica quando si ricorre ad impianti diversi da quelli della Procura: il richiamo per relationem è ammesso solo se il decreto autorizzativo (1) contiene idonea giustificazione delle ragioni di eccezionale urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati della Procura, (2) ha natura di atto del medesimo procedimento, e (3) è conosciuto o ostensible all'interessato almeno al giudizio di riesame. Nel caso concreto i decreti ordinari indicati non giustificavano il ricorso ad impianti esterni e le ipotetiche ragioni di urgenza non potevano essere desunte per relationem dagli atti, essendo i decreti autorizzativi limitati a constatare indizi di criminalità organizzata. Poiché la Corte d'appello non ha motivato la conferma della responsabilità esaminando il compendio probatorio al netto delle intercettazioni eventualmente inutilizzabili, la Cassazione ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello (di Messina) per nuovo giudizio, con verifica della responsabilità basata sulle prove utilizzabili.
Norme richiamate
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
art. 268, comma 3 cod. proc. pen.
Il decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura può essere motivato per relationem solo se il provvedimento richiamato (di norma il decreto autorizzativo del GIP) contiene specifica giustificazione di eccezionale urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura; tale motivazione non si esaurisce nella formula generica di 'insufficienza o inidoneità' ma richiede la specificazione delle ragioni concrete.
art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
art. 271, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 268 per definire i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni e l'esigenza di escludere le prove acquisite in violazione delle norme procedurali, con conseguente necessità di valutare il compendio probatorio residuo.
Massime di principio
- Il ricorso a impianti esterni alla Procura per intercettazioni richiede motivazione concreta: non è sufficiente la formula generica di 'insufficienza o inidoneità' degli impianti della Procura, ma vanno indicate le ragioni specifiche che giustificano tale giudizio in relazione al reato e al tipo di indagini.
- La tecnica della motivazione per relationem è ammissibile solo se il provvedimento richiamato (es. decreto autorizzativo del GIP) contiene già la motivazione richiesta, è atto del medesimo procedimento e risulta conoscibile o ostensible all'interessato almeno al momento del riesame.
- Se le intercettazioni sono dichiarate inutilizzabili, il ricorrente deve specificare l'incidenza dell'esclusione sul complessivo materiale probatorio (prova di resistenza) per dimostrare che la rimozione delle captazioni compromette la conferma della responsabilità; salvo che la decisività emerga in modo manifesto.
- La Corte d'appello chiamata a riesaminare la responsabilità dopo l'annullamento per vizi nelle intercettazioni deve riconsiderare la condanna fondandosi esclusivamente sulle prove ammissibili e motivare espressamente la conferma della responsabilità alla luce dell'eventuale esclusione delle intercettazioni illegittime.
- La motivazione che invoca esigenze investigative generali (es. contrasto a traffico organizzato di stupefacenti) non sostituisce la necessità di specificare le ragioni tecniche o di urgenza che giustificano l'uso di attrezzature esterne.
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