Sentenza n. 228/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza della Sentenza n. 30/2024 del Tribunale di Vasto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vasto n. 30/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vasto n. 30/2024, con la quale gli era stato riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il giudizio è stato proposto senza previa diffida, ritenuta non necessaria ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il Tribunale ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, per le condanne al pagamento di somme nei confronti delle amministrazioni statali, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 impone il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine ritenuto nella fattispecie superato. È stata altresì esaminata la questione dell'imputabilità dell'inerzia a un diverso organo ministeriale, ritenendosi che l'amministrazione intimata non possa giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato ordinato di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Vasto, accreditando le somme riconosciute a titolo di carta del docente sulla relativa carta elettronica, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel dispositivo nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Collegio ha escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati il contenuto importo da corrispondere e la maturazione degli interessi prevista dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato ove versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere riconosciuto secondo quanto accertato nel titolo giudiziale.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il ricorso sia manifestamente fondato o manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, che può essere proposta senza previa diffida, e consente al giudice di impartire ordini esecutivi e nominare un commissario ad acta.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento adotta, ove competente, il provvedimento finale oppure trasmette gli atti all'organo competente; l'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti in considerazione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida quando l'amministrazione non abbia eseguito un titolo giudiziale esecutivo.
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali può trovare applicazione, con i necessari adattamenti, anche nel giudizio di ottemperanza; prima del suo decorso non è configurabile l'inerzia rilevante ai fini dell'esecuzione forzata o dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di eseguire il giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione; deve coordinarsi internamente e adottare o trasmettere gli atti necessari all'esecuzione.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente in sede di ottemperanza, potendo essere esclusa quando l'importo dovuto sia contenuto e il credito produca già interessi secondo il titolo da eseguire.
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