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Sentenza

Sentenza n. 2132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00256/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio del Comune sulle istanze dirette a verificare i requisiti della società controinteressata prima della stipula di un contratto d'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado la società appellante aveva agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune su istanze concernenti la verifica dei requisiti della società controinteressata, individuata quale affidataria dell'appalto per la gestione dei servizi relativi ai cimiteri comunali. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile. La società ha proposto appello con un unico articolato motivo, contestando la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello, tuttavia, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; il Comune ha aderito alla richiesta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell'appellante del 30 gennaio 2026 con cui essa ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità della sentenza del TAR né il merito della controversia relativa al silenzio dell'amministrazione e alla verifica dei requisiti della controinteressata. Le spese processuali sono state compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 117 c.p.a., la base normativa dell'azione proposta in primo grado per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile all'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, richiamato dal TAR nella pronuncia di primo grado.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al procedimento decisorio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'appello diviene improcedibile quando, dopo la sua proposizione, l'appellante dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non residuando una domanda attuale sulla quale il giudice debba pronunciarsi.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e le parti concordano sulla compensazione, le spese processuali possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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