Ordinanza n. 6892/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa tutela cautelare, del verbale di idoneità temporanea con limitazioni della Commissione Medica Interforze di 2ª Istanza Roma, prot. J12400581 del 4 giugno 2025, notificato in data 7 agosto 2025 al ricorrente, del conseguente provvedimento di conferma di idoneità del ricorrente ai servizi d'Istituto della Polizia di Stato nonché degli atti presupposti e conseguenziali e per la declaratoria del diritto del ricorrente, ad essere dichiarato non idoneo ai servizi d'Istituto della Polizia di Stato anche previa sottoposizione ad una CTU ai fini dell'accertamento del mancato possesso dei requisiti psicofisici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di idoneità temporanea con limitazioni adottato dalla Commissione Medica Interforze di 2ª Istanza di Roma e conseguente conferma dell'idoneità ai servizi d'istituto della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di idoneità temporanea con limitazioni, notificato il 7 agosto 2025, e il conseguente provvedimento di conferma dell'idoneità ai servizi d'istituto della Polizia di Stato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarato non idoneo ai servizi d'istituto, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio per verificare il mancato possesso dei requisiti psicofisici. Il Ministero dell'Interno si è costituito senza svolgere difese. Rilevata d'ufficio, previo avviso alle parti, la possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, il Collegio ha esaminato la competenza in relazione alla sede di servizio del ricorrente, situata in Basilicata.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR per la Basilicata. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui, nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio. La regola opera anche quando gli atti siano adottati da un'amministrazione centrale, salvo che essi producano effetti sull'intero territorio nazionale e riguardino una pluralità di dipendenti con diverse sedi di servizio; tale eccezione non è stata ravvisata nel caso concreto. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Basilicata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
per «le controversie riguardanti pubblici dipendenti … è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio»
La competenza territoriale nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabile e spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente, anche se l'atto è stato adottato da un'amministrazione centrale, salvo l'eccezione degli atti con efficacia nazionale rivolti a una pluralità di soggetti con sedi diverse.
art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.
Consente al giudice dichiaratosi incompetente di indicare il TAR competente e stabilisce che il giudizio possa essere riassunto davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale del TAR è inderogabilmente individuata in base alla sede di servizio del dipendente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a.
- La competenza radicata presso la sede di servizio opera anche quando l'atto impugnato sia stato adottato da un'amministrazione centrale, salvo che l'atto produca effetti sull'intero territorio nazionale e riguardi una pluralità di dipendenti aventi sedi di servizio diverse.
- Quando il TAR adito dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il TAR competente, il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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