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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia: - della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Soverato, approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 13.2.2025.

Giustizia amministrativa202500610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Soverato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva ERP, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge regionale Calabria n. 32/1996 e del d.P.R. n. 223/1989. Ha sostenuto che il Comune, nel collocarlo in graduatoria con soli tre punti, non avrebbe considerato la composizione del nucleo familiare, costituito dalla compagna e da due figli, uno dei quali portatore di handicap, né la convivenza stabilmente instaurata dal 2017, sebbene i componenti avessero mantenuto residenze anagrafiche diverse. Il ricorrente ha affermato che la convivenza effettiva presso un'abitazione sita nel Comune di Soverato risultava da dichiarazioni sostitutive e da un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Il Comune ha resistito sostenendo che, ai fini della procedura ERP, rilevavano le risultanze anagrafiche: il ricorrente risultava residente a Soverato, mentre la compagna e i figli risultavano residenti altrove, sicché era corretto considerare il reddito e il nucleo del solo richiedente. Il TAR, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria, ha esaminato il merito. Ha ritenuto decisivo il mancato requisito della residenza anagrafica nel Comune, previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 32/1996, rilevando inoltre che la dichiarazione sostitutiva non era idonea a superare le risultanze anagrafiche ufficiali né a provare, da sola, la composizione del nucleo familiare rilevante ai fini dell'assegnazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato gli artt. 7 e 10 della legge regionale Calabria n. 32/1996 nel senso che l'assegnazione ERP presuppone, rispettivamente, la prova della convivenza del nucleo familiare e il possesso della residenza anagrafica da almeno sei mesi nel Comune o nell'ambito territoriale indicato dal bando. Ha richiamato la disciplina della famiglia anagrafica e delle dichiarazioni anagrafiche contenuta nel d.P.R. n. 223/1989, nonché il regime delle dichiarazioni sostitutive previsto dal d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce uno strumento di semplificazione e non attribuisce, in via generale, valore certificativo o probatorio privilegiato ai fatti dichiarati; il suo contenuto resta soggetto a verifica amministrativa e a prova contraria. Nel caso concreto, dagli atti e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente risultava che egli e la convivente non avevano la residenza anagrafica presso l'alloggio di Soverato indicato come luogo di convivenza, ma risultavano formalmente residenti altrove. Il ricorrente non aveva quindi dimostrato il requisito della residenza anagrafica richiesto dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale. Il mancato possesso di tale requisito era sufficiente a giustificare il rigetto, senza necessità di riconoscere i punteggi relativi alla composizione familiare e alla condizione di disabilità. La domanda cautelare era stata rinunciata in corso di giudizio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità, anche interpretativa, della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 l.r. Calabria 25 novembre 1996, n. 32

    Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

    La norma richiede, per la rilevanza del nucleo familiare ai fini ERP, la convivenza con il richiedente; per il convivente more uxorio e gli altri soggetti indicati dal comma 2 è necessaria una convivenza stabile da almeno due anni, certificata nelle forme di legge.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l.r. Calabria 25 novembre 1996, n. 32

    Residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

    Il possesso della residenza anagrafica nel Comune o nell'ambito territoriale previsto dal bando costituisce requisito per l'assegnazione ERP, salvo l'alternativa attività lavorativa prevista dalla disposizione.

  • art. 4, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

    La famiglia anagrafica presuppone la coabitazione e la dimora abituale nello stesso Comune, oltre ai rapporti familiari o affettivi previsti dalla norma.

  • artt. 6 e 13, comma 1, lett. b), d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Consentono di dichiarare la costituzione di una nuova famiglia o convivenza e i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.

  • art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Consente di comprovare determinati stati e qualità mediante dichiarazione sostitutiva, senza attribuire alla dichiarazione un valore incontestabile o prevalente rispetto alle risultanze documentali verificate dall'amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici.

    Le amministrazioni devono verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche dopo l'erogazione del beneficio; per le dichiarazioni sostitutive di certificazione il controllo avviene mediante consultazione o conferma dei registri dell'amministrazione certificante.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    La non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici, indipendentemente dallo stato soggettivo del dichiarante, secondo il principio di autoresponsabilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegnazione di alloggi ERP, quando la disciplina regionale richiede la residenza anagrafica nel Comune o nell'ambito territoriale del bando, la mera dimora di fatto o la convivenza effettiva in un alloggio sito nel Comune non sostituiscono il requisito formale della residenza anagrafica, salvo che la legge preveda espressamente un requisito alternativo, come l'attività lavorativa nel territorio.
  • La composizione del nucleo familiare rilevante ai fini ERP presuppone la convivenza richiesta dalla disciplina regionale; la convivenza di fatto deve essere stabile per il periodo previsto e certificata nelle forme di legge.
  • La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è uno strumento di semplificazione documentale, ma non ha valore certificativo assoluto né prevale sulle risultanze anagrafiche ufficiali oggettivamente acquisite dall'amministrazione; il suo contenuto è soggetto a verifica e prova contraria.
  • Le amministrazioni devono controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive quando incidono sull'accesso a benefici pubblici e possono fondare la decisione sulle risultanze dei registri anagrafici, ove queste contraddicano le dichiarazioni del privato.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazione

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