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Sentenza

Sentenza n. 11140/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6095/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 24/05/2024;

Giustizia amministrativa202514058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 6095/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6095/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, non impugnata e quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso ex art. 114 c.p.a., chiedendo l'esecuzione anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che l'Amministrazione non aveva provveduto alla sua esecuzione. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per il valore complessivo accertato dal giudice ordinario, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato, anche derivante da una sentenza del giudice ordinario, mediante ordini rivolti all'Amministrazione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce aventi effetti nei confronti delle amministrazioni è decorso senza che il Ministero adempisse.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme dovute in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La mancata esecuzione di una pronuncia passata in giudicato, nonostante la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
  • L'esecuzione del giudicato deve rispettare puntualmente il contenuto della pronuncia da eseguire, compresi gli accessori economici, quali interessi o rivalutazione, quando riconosciuti dalla sentenza stessa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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