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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11585/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui un lavoratore ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con una società per il periodo 1 dicembre 2015 - 21 maggio 2018, nonché l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento intimato il 21 maggio 2018 e le conseguenti tutele reintegratorie e risarcitorie. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, ha riconosciuto il rapporto subordinato, ha dichiarato inefficace il licenziamento per mancanza della forma scritta e ha applicato la tutela prevista dall’art. 2 d.lgs. 23/2015, con reintegrazione e pagamento di cinque mensilità oltre contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 345 e 414 c.p.c. per asserita pronuncia su domanda nuova, sostenendo che l’originaria domanda era stata formulata chiedendo la tutela dell’art. 18 Stat. lav. e che la Corte d’appello avrebbe invece applicato il regime del Jobs Act; 2) in subordine, violazione degli artt. 112, 345, 414 e 420 c.p.c. per avere la Corte deciso su una domanda che sarebbe stata emendata senza autorizzazione del Tribunale; 3) violazione dell’art. 102 c.p.c. per asserita mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS; 4) violazione dell’art. 350 c.p.c. per l’escussione dei testimoni in appello da parte di un consigliere che avrebbe agito oltre i limiti della delega presidenziale e con domande non capitolate né ammesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non vi è stata ultrapetizione né mutamento dei fatti costitutivi della domanda: l’errata indicazione della disciplina applicabile non incide sul petitum quando i fatti posti a base della pretesa restano invariati, e le tutele dell’art. 18, commi 1 e 2, Stat. lav. e dell’art. 2 d.lgs. 23/2015 sono considerate sostanzialmente identiche sul punto decisivo. Ha respinto il terzo motivo osservando che, nelle ipotesi di reintegrazione con condanna del datore al versamento dei contributi dal licenziamento alla reintegra, la condanna in favore dell’ente previdenziale non richiede la sua partecipazione al giudizio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché prospettato in modo generico e senza dedurre tempestiva eccezione di nullità né indicare la decisività delle prove testimoniali assunte; inoltre, le nullità relative nella prova testimoniale devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non vi è ultrapetizione se il giudice applica una diversa qualificazione giuridica della domanda senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.

  • art. 345 c.p.c.

    Evocato nei motivi per lamentare la novità della domanda in appello, ma ritenuto non violato perché i fatti costitutivi della pretesa erano già stati dedotti in primo grado.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il ricorso introduttivo avrebbe delimitato la domanda alla tutela ex art. 18 Stat. lav.; la Corte esclude che vi sia stata modifica dei fatti costitutivi.

  • art. 420 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa emendatio libelli; la Corte afferma che non era necessaria autorizzazione del giudice perché la domanda non era mutata nei suoi fatti costitutivi e, comunque, l’autorizzazione può essere anche implicita.

  • art. 102 c.p.c.

    Ritenuto non violato: la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo tra licenziamento e reintegra non impone la partecipazione necessaria dell’INPS.

  • art. 350 c.p.c.

    La censura è dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico e senza indicare quale nullità processuale sarebbe derivata dall’asserito superamento della delega del consigliere istruttore.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice può individuare la corretta disciplina giuridica applicabile anche se diversa da quella prospettata dalle parti.

  • art. 18 L. 300/1970

    Le tutele previste da questa disposizione sono considerate identiche, quanto al profilo decisivo, a quelle dell’art. 2 d.lgs. 23/2015; l’errata invocazione della norma non altera il petitum.

  • art. 2 d.lgs. 23/2015

    Applicato dalla Corte d’appello come regime sanzionatorio per il licenziamento inefficace; la Cassazione ritiene che la diversa base normativa non introduca una domanda nuova se i fatti costitutivi restano gli stessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Le nullità relative della prova testimoniale devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima difesa successiva; in difetto, si intendono sanate e non sono deducibili in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinvio alla giurisprudenza già consolidata in tema di condanna al pagamento dei contributi previdenziali nel caso di reintegrazione.

Massime di principio

  • L’errata indicazione della norma di riferimento sulla tutela contro il licenziamento non integra di per sé domanda nuova, se restano immutati i fatti costitutivi allegati e il bene della vita richiesto è il medesimo.
  • Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando qualifica diversamente la domanda e applica la corretta disciplina giuridica, purché non attribuisca un bene diverso da quello domandato.
  • Nelle ipotesi di reintegrazione per licenziamento inefficace, la condanna del datore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo tra licenziamento e reintegra non richiede la partecipazione necessaria dell’ente previdenziale al giudizio.
  • Le nullità relative che attengono all’ammissione e all’espletamento della prova testimoniale devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata; in mancanza, si sanano e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
  • Il motivo di ricorso che deduce un error in procedendo deve indicare specificamente la nullità processuale derivata e la decisività del vizio dedotto; una censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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