Sentenza del 10/11/2016 n. 5996 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SUCCESSIONE E DONAZIONI - ACCERTAMENTO - TITOLI DI STATO - Esenzione - inapplicabilità - Imposizione con aliquota proporzionale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che la donazione di titoli di Stato dovesse essere considerata esente da imposta, richiamando l'abrogato art. 85 del d.P.R. 1343/1963 e, in via residuale, l'art. 62 del d.lgs. 346/1990. La controversia riguardava quindi il corretto trattamento fiscale della donazione e, in particolare, se fosse applicabile l'esenzione oppure l'imposta proporzionale. L'Amministrazione ha invece ritenuto applicabile l'art. 59, comma 1, lettera b), del d.lgs. 346/1990, con aliquota del 4% sulla parte di valore eccedente la franchigia.
La decisione
La tesi della contribuente è stata respinta. La donazione di titoli di Stato non è esente dall'imposta di donazione: l'art. 59, comma 1, lettera b), prevede l'imposta in misura fissa per i beni dichiarati esenti, ma esclude espressamente da tale previsione i titoli indicati nell'art. 12, lettere h) e i), cioè i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato. Non sono applicabili né l'abrogato art. 85 del d.P.R. 1343/1963 né l'art. 62 del d.lgs. 346/1990. È stata quindi confermata l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 4% al valore dei titoli donati dal padre alla figlia, limitatamente alla parte eccedente la franchigia.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lettera b), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
L'imposta si applica in misura fissa alle "donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i) dell'art. 12".
La disposizione non estende l'esenzione ai titoli di Stato; al contrario, li esclude dall'ambito delle donazioni tassabili in misura fissa, consentendo l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Art. 12, lettere h) e i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Individua i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato richiamati dall'art. 59, comma 1, lettera b), come espressamente esclusi dal regime di imposta fissa previsto per altri beni o diritti esenti.
Art. 62, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La norma residuale non può essere utilizzata per sostenere l'esenzione della donazione di titoli di Stato, poiché la disciplina specifica dell'art. 59 regola direttamente il relativo trattamento fiscale.
Art. 85, d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 1343
La disposizione, ormai abrogata, non può costituire il fondamento dell'esenzione fiscale per le donazioni di titoli di Stato.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede un'agevolazione o un'esenzione con specifiche eccezioni, le eccezioni prevalgono e impediscono di applicare il beneficio ai beni espressamente esclusi.
- La presenza di un'esenzione riferita ai titoli di Stato in una disciplina diversa o abrogata non è sufficiente a escludere l'imposizione secondo la normativa vigente.
- Per determinare il trattamento fiscale di una donazione occorre applicare la disciplina specifica dell'imposta di donazione, verificando sia la tipologia del bene sia le eventuali esclusioni previste dalla norma.
- La donazione di titoli di Stato può essere assoggettata a imposta proporzionale; nel caso esaminato l'aliquota del 4% si applica al valore eccedente la franchigia prevista per il rapporto tra padre e figlia.
- Le norme residuali non possono essere invocate per ottenere un'esenzione quando una disposizione speciale disciplina espressamente il bene e ne esclude il trattamento agevolato.
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