Cassazione Penale, Sentenza n. 21519/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Rocco era stato condannato in abbreviato dal Tribunale di Pescara e la condanna confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila per il reato di guida senza patente (art. 116, comma 15, cod. strada) con recidiva nel biennio. Ha impugnato in Cassazione sollevando quattro motivi: (1) errata qualificazione del fatto e illegittima considerazione della recidiva basata su violazioni amministrative non "definitivamente accertate"; (2) carenza di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche; (3) nullità per difformità tra capo d'imputazione e decreto penale opposto (nuovo fatto/data/veicolo); (4) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto corretta la qualificazione del reato e la valutazione della recidiva, poiché la Prefettura ha attestato che i verbali amministrativi precedenti non avevano ricorsi e dunque erano definitivamente accertati; ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito circa il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per essere nuovo in sede di legittimità. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso sul punto relativo all'art. 131-bis cod. pen.: ha ritenuto che debba essere riesaminato se sussistano i presupposti ostativi alla non punibilità per particolare tenuità (in particolare la nozione di comportamento "abituale"), atteso che il casellario giudiziale del ricorrente riportava un solo precedente penale e la questione richiede rivalutazione in sede di merito. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
La fattispecie di guida senza patente, nella forma aggravata dalla recidiva nel biennio, si configura come reato autonomo; la recidiva costituisce elemento costitutivo dell'illecito.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1 e art. 5)
Non ha depenalizzato la specifica ipotesi aggravata di guida senza patente con recidiva; l'art. 5 stabilisce che la recidiva può essere integrata anche da precedenti violazioni amministrative purché definitivamente accertate dall'autorità amministrativa.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'ostativo "comportamento abituale" richiede che l'autore abbia commesso, anche successivamente al fatto, almeno due ulteriori illeciti della stessa indole (giurisprudenza applicata).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti, personalità dell'imputato, ecc.); la motivazione sulla determinazione della pena è adeguata se il parametro valutativo è desumibile dal testo complessivo della sentenza.
art. 62-bis cod. pen.
Dopo le modifiche normative, è sufficiente che il giudice dia conto di aver valutato i criteri ex art. 133 cod. pen.; l'onere motivazionale grava in modo più stringente quando si riconoscono le attenuanti generiche, mentre il diniego non richiede analitica giustificazione.
Massime di principio
- La recidiva per la contravvenzione di guida senza patente può essere integrata anche da precedenti violazioni amministrative, ma solo se queste risultano definitivamente accertate dall'autorità amministrativa: la semplice contestazione non è sufficiente.
- La prova della definitività di violazioni amministrative può desumersi dalla documentazione dell'autorità amministrativa (es. Prefettura) che attesti l'assenza di ricorsi; tale attestazione è valutabile dal giudice penale ai fini della recidiva.
- Per ottenere la non punibilità ex art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) l'ostativo del "comportamento abituale" si verifica quando l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa natura oltre al fatto in esame; un solo precedente non è necessariamente ostativo.
- In tema di attenuanti generiche il giudice deve motivare in modo specifico quando le concede (indicando gli elementi che giustificano il favore), mentre il rigetto può essere motivato in termini generali purché coerente con il quadro probatorio.
- La determinazione della pena non richiede sempre una motivazione analitica se il rispetto dei criteri legali è comunque desumibile dal contenuto complessivo della decisione.
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