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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33348/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 21/07/2022 con cui la Corte d'appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Brescia del 18/09/2019 (irrevocabile 10/10/2019) che aveva applicato la pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per i reati di truffa aggravata e autoriciclaggio. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava genericamente vizi di motivazione per la mancata valutazione di prove non assoggettate a cognizione del giudice e paventava incompatibilita con i principi costituzionali richiamando l'art. 27, comma secondo, Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la linea giurisprudenziale secondo cui l'istituto della revisione non è ammissibile con riferimento alle sentenze emesse mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché tale procedura non comporta una piena ricostruzione probatoria giudiziale né un accertamento della responsabilita penale oltre il negozio processuale. Il Collegio ha ritenuto che, nel patteggiamento, gli elementi fattuali vengono in larga misura non contestati dall'imputato e non oggetto di una valutazione piena del giudice, perciò non e possibile farne oggetto di revisione. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte interpreta che la sentenza basata su questa procedura deriva da un accordo tra imputato e pubblico ministero e non da un accertamento probatorio pieno, rendendo inammissibile la revisione degli elementi fattuali coperti dall'accordo.

  • art. 27 comma 2 Costituzione

    Richiamato nel ricorso quale parametro costituzionale invocato per la compatibilita della revisione; la Corte non ha ritenuto la normativa sulla revisione incongruente con i principi costituzionali invocati, richiamando invece la compatibilita della motivazione del patteggiamento con la Costituzione.

  • Sez. U, n. 6 del 25/03/1998

    Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Rv. 210872

    Precedente della Corte di cassazione che ha gia affermato l'inammissibilita della revisione per sentenze di patteggiamento, richiamato come fondamento del consolidato orientamento.

  • Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017 (dep. 2018)

    Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 272293

    Ulteriore precedente che conferma il criterio secondo cui le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non sono soggette a revisione perche prive di un accertamento probatorio pieno.

  • Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020

    Sez. 6, n. 29682 del 29/9/2020, Rv. 279631

    Sostiene l'inammissibilita della revisione per i casi di patteggiamento; citata come ultima applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 313/1990; ord. n. 267/1997 e 172/1998

    Corte cost., sent. n. 313/1990; ord. n. 267/1997; ord. n. 172/1998

    Giurisprudenza costituzionale che e stata utilizzata per sostenere la compatibilita costituzionale della motivazione nel contesto del patteggiamento e per confermare che tale forma di decisione negoziale non richiede la stessa motivazione probatoria di un processo pieno.

  • Corte costituzionale, ord. 13/6/2000 n. 186

    Corte cost. 13/6/2000 n. 186

    Richiamata quale parametro per la determinazione di una somma equa spettante alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita; la Corte di cassazione ha fissato la somma in euro tremila sulla scorta di tale principio.

Massime di principio

  • Le sentenze pronunciate con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) sono in linea di principio inammissibili alla revisione: il meccanismo negoziale sostituisce l'accertamento probatorio pieno e copre, tramite l'accordo, gli aspetti fattuali e giuridici che non possono essere rimescolati tramite l'istituto della revisione.
  • La richiesta di revisione non e lo strumento adatto per rimettere in discussione la qualificazione giuridica, le circostanze e l'entita della pena già concordate tra imputato e Pubblico ministero nel patteggiamento; per contestare questi profili bisogna agire nei termini e con gli strumenti previsti prima che la sentenza diventi irrevocabile.
  • Perche una revisione sia ammissibile deve sussistere un accertamento giurisdizionale pieno, irrevocabile e contrario all'esito probatorio che si intende contestare; l'assenza di un giudizio pieno sui fatti nell'ambito del patteggiamento e l'assenza di una motivazione probatoria esaustiva precludono questa via.
  • Se si dispone di nuove prove che dimostrino la totale innocenza e quelle prove incidono direttamente su un accertamento pieno gia effettuato, la revisione potrebbe essere percorribile: tuttavia, quando l'unico titolo e la sentenza di patteggiamento, la strada e generalmente impraticabile.
  • Strategia pratica: quando si intende contestare elementi fattuali o probatori occorre valutare tempestivamente le vie impugnatorie ordinarie o eventuali rimedi straordinari compatibili; la mera contestazione posteriore di fatti coperti dall'accordo di patteggiamento raramente ottiene accoglimento in sede di revisione.

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