Sentenza del 19/04/2017 n. 9798 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
MP s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che aveva confermato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'Agenzia aveva aumentato il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRES, IRAP e IVA da 30.432 euro a 127.517 euro, ritenendolo incongruo rispetto agli studi di settore. La società ha contestato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della sentenza, la mancata considerazione del carattere familiare dell'impresa, la confusione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo, l'insufficienza del mero scostamento dagli studi di settore e l'errata attribuzione agli studi di settore di valore probatorio assimilabile a una presunzione legale. Ha inoltre sostenuto che l'elevato rapporto costi/ricavi fosse stabile negli anni e non dimostrasse evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Commissione Regionale e ha escluso che i costi per il personale familiare potessero essere sommati all'utile per eliminare l'antieconomicità della gestione, poiché tali costi devono essere sottratti dai ricavi come ogni altra spesa aziendale. La Corte ha confermato che gli studi di settore possono fondare un accertamento analitico-induttivo quando lo scostamento sia significativo, purché l'Ufficio attivi il contraddittorio e dimostri l'applicabilità dello standard al caso concreto. Nel caso esaminato, la società non aveva partecipato efficacemente al contraddittorio, non aveva esibito la contabilità né fornito spiegazioni idonee a giustificare lo scostamento. L'accertamento era inoltre corroborato dall'antieconomicità manifesta della gestione, caratterizzata da costi per materie prime pari a 743.220 euro e da un rapporto costi/ricavi di circa il 96%. MP s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3
La censura relativa alla presunta pronuncia parziale è stata ritenuta infondata, perché la Commissione Regionale aveva deciso sull'intero oggetto dell'appello.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è stata omessa pronuncia, poiché il giudice regionale aveva esaminato e rigettato complessivamente le doglianze della contribuente.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore può costituire il presupposto per l'accertamento, ma deve essere valutato nel contraddittorio e rapportato alla concreta situazione del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni qualificate, inclusi gli studi di settore, quando emergano elementi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità del reddito dichiarato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
La distinzione rispetto all'accertamento analitico-induttivo non ha comportato l'illegittimità dell'atto, poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva utilizzato correttamente il procedimento previsto dal comma 1, lett. d).
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato; il mero scostamento dallo studio non è normalmente sufficiente, ma la motivazione può essere integrata dagli esiti del contraddittorio e da ulteriori elementi concreti di antieconomicità.
Art. 2697 c.c.
L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l'applicabilità dello standard al caso concreto; il contribuente deve invece allegare e dimostrare le circostanze che giustificano un reddito inferiore a quello standard.
Art. 2729 c.c.
Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e non legale. Possono però assumere pieno valore probatorio quando, insieme agli elementi concreti del caso, risultino gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non costituisce automaticamente prova definitiva dell'evasione, ma può legittimare l'accertamento analitico-induttivo se l'Ufficio dimostra l'applicabilità dello standard e attiva un effettivo contraddittorio.
- Il contribuente deve partecipare concretamente al contraddittorio, producendo contabilità, documenti e spiegazioni specifiche sulle ragioni dello scostamento; l'inerzia o la mancata esibizione della documentazione possono rafforzare la posizione dell'Amministrazione.
- Gli studi di settore hanno natura di presunzione semplice: non impongono da soli il maggior reddito, ma possono essere valorizzati insieme ad altri indici, come una gestione manifestamente antieconomica.
- Un rapporto costi/ricavi estremamente elevato e una redditività anomala possono costituire elementi ulteriori idonei a corroborare l'accertamento, anche se tale situazione si è ripetuta in più esercizi.
- Le spese sostenute per dipendenti appartenenti alla famiglia del titolare restano costi aziendali e non possono essere aggiunte all'utile per dimostrare che l'impresa non era antieconomica, salvo contestarne adeguatamente l'effettività o la genuinità.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sia sulla non applicabilità dello studio al caso concreto sia sulle circostanze specifiche che spiegano la minore redditività, documentandole già nella fase amministrativa.
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