Sentenza n. 13343/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento della nota del Segretario Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali -OMISSIS- del 2 gennaio 2026 recante “riscontro a istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990” con cui è stato trasmesso il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 parzialmente oscurato; - della nota del Segretario Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali -OMISSIS- del 14 gennaio 2026 recante “richiesta di ostensione integrale del verbale di adunanza del 23 ottobre 2025”; - nei limiti dell’interesse dedotto e per quanto occorrer possa, del Regolamento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 1/2006 – Accesso ai documenti amministrativi presso l’Ufficio del Garante – del 26 luglio 2006 nonché per l’accertamento del diritto della RAI a ottenere l’ostensione integrale del verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 richiesto con l’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 presentata in data 28 ottobre 2025 e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dello stesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso al verbale dell’adunanza del Collegio del Garante del 23 ottobre 2025, con oscuramento di parti del punto 29 relativo al procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l’ostensione integrale dei documenti relativi al procedimento sanzionatorio concluso con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro. Il Garante ha trasmesso il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 in forma parzialmente oscurata e ha negato l’ostensione integrale delle parti omesse. La RAI ha dedotto l’interesse all’accesso, anche in funzione difensiva nel giudizio relativo alla sanzione, nonché la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 22 e seguenti della l. 241/1990, dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento, degli artt. 24 e 97 Cost., del regolamento del Garante sull’accesso, il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che gli oscuramenti del punto 29 impedissero la piena intelligibilità della deliberazione e potessero riguardare il proprio procedimento. Il Garante ha eccepito il difetto di interesse, in ragione dell’intervenuto annullamento della sanzione da parte del Tribunale ordinario di Roma, e nel merito ha sostenuto che gli omissis riguardassero procedimenti diversi, soggetti terzi o passaggi estranei alla posizione della ricorrente. Il TAR ha esaminato integralmente, in via riservata, il punto 29 del verbale, depositato dal Garante in busta chiusa e sigillata.
La decisione
L’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse è stata respinta. Sebbene il Tribunale ordinario di Roma avesse annullato la sanzione, il successivo ricorso per Cassazione notificato dal Garante aveva ripristinato la pendenza della controversia, sicché permaneva l’interesse ostensivo della RAI. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto legittimo in astratto l’oscuramento quale modalità idonea a bilanciare il diritto di accesso con la tutela della riservatezza di terzi, quando le parti oscurate non aggiungano un’utilità conoscitiva necessaria al richiedente e la loro ostensione possa arrecare pregiudizio ad altri soggetti. Tuttavia, dall’esame riservato del verbale è emerso che alcuni omissis del punto 29 contenevano soltanto riferimenti generici a soggetti terzi titolari del trattamento e a procedimenti diversi, tali da non giustificare l’oscuramento: ne è stata quindi ordinata l’ostensione relativamente alle pagine 4 e 5 del verbale. Sono stati invece ritenuti giustificati gli oscuramenti della pagina 10, poiché riferiti a soggetti e procedimenti diversi specificamente individuati, alle conseguenze sanzionatorie e agli esiti di reclami correlati. Il Garante è stato condannato a consentire l’ostensione delle parti indicate entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono la base normativa dell’accesso documentale esercitato dalla ricorrente.
art. 59 d.lgs. 196/2003
Rileva nel bilanciamento tra accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza.
art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali sono: c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»).
Il principio di minimizzazione dei dati giustifica l’oscuramento delle informazioni riferite a soggetti e procedimenti terzi quando la loro conoscenza non sia necessaria per l’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, la pendenza di un’impugnazione in Cassazione contro la sentenza che ha annullato il provvedimento sanzionatorio mantiene attuale l’interesse ostensivo del destinatario della sanzione, anche se il giudice di primo grado ha già pronunciato l’annullamento.
- L’oscuramento parziale è legittimo quale modalità di bilanciamento tra accesso e riservatezza quando le parti omesse riguardino dati o procedimenti di terzi e la loro conoscenza non aggiunga un’utilità necessaria al richiedente, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati.
- L’amministrazione non può mantenere oscuramenti fondati su riferimenti meramente generici a soggetti terzi o a procedimenti diversi, quando tali riferimenti non consentano di individuare concretamente un pregiudizio alla riservatezza.
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., il giudice può acquisire il documento integrale in via riservata e ordinare l’ostensione soltanto delle parti che, all’esito dell’esame diretto, risultino pertinenti alla posizione del richiedente e non lesive della riservatezza di terzi.
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