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Sentenza

Sentenza n. 3867/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti delle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 3 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuata» la comunicazione dell'opzione precedentemente acquisita al prot.: 26021711531931048 per un importo di credito pari ad euro 311.575,70; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento, emessa in data 18 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente. nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Giustizia amministrativa202603035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricevuta di annullamento della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a un credito d'imposta, preceduta da ricevuta di sospensione, nonché il provvedimento generale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli preventivi antifrode

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato lo scarto della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura esercitata ai sensi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020, relativo a un credito di euro 311.575,70, deducendo anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. Hanno sostenuto che lo scarto costituisse un atto amministrativo di natura inibitoria-preventiva, distinto da un accertamento tributario, diretto soltanto a impedire la circolazione del credito sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, e che non fosse ricompreso tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza senza indicazione dell'anomalia o del concreto profilo di rischio; violazione del contraddittorio procedimentale, per mancata richiesta di chiarimenti o documenti tra la sospensione e lo scarto; difetto di istruttoria, per l'utilizzo di un controllo meramente automatizzato; violazione dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, per mancata indicazione della specifica ipotesi di rischio riscontrata; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la ripresentazione della comunicazione. È stato inoltre richiesto il risarcimento dei danni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, il difetto di legittimazione e interesse dell'impresa, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che il superbonus sia un'agevolazione fiscale e che lo sconto in fattura e la cessione del credito costituiscano modalità alternative di fruizione della detrazione, non istituti autonomi rispetto al beneficio tributario. La comunicazione dell'opzione è funzionalmente inserita in una sequenza unitaria composta dalla maturazione della detrazione, dall'esercizio dell'opzione, dalla trasmissione della comunicazione, dall'eventuale sospensione antifrode e dall'esito del controllo. Lo scarto, qualificando la comunicazione come non effettuata, sterilizza gli effetti fiscali dell'opzione, impedisce l'emersione e la circolazione del credito e, nel caso concreto, determina in sostanza la perdita della possibilità di fruire del beneficio anche mediante detrazione ordinaria, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento con bonifico parlante a causa dello sconto integrale in fattura. La controversia incide quindi su un rapporto di natura tributaria, indipendentemente dal carattere preventivo e antifrode del controllo e dalla qualificazione formale dell'atto. Lo scarto è stato ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e non dipende dalla qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo. L'impugnazione congiunta del provvedimento generale e degli atti individuali non radica la giurisdizione amministrativa, poiché l'oggetto principale resta il rapporto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La controversia può essere riproposta davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus, configurata come agevolazione fruibile ordinariamente mediante detrazione dall'imposta lorda.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali strumenti costituiscono modalità alternative di fruizione dell'agevolazione fiscale.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e controllare preventivamente le comunicazioni dell'opzione e, se i rischi sono confermati, di considerarle non effettuate, sterilizzandone gli effetti fiscali.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati

    Radica la giurisdizione tributaria in relazione alla natura fiscale del rapporto controverso, a prescindere dalla forma o dalla denominazione dell'atto.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili comprende il diniego o la revoca di agevolazioni; lo scarto della comunicazione è stato ricondotto a tale categoria, anche se privo del nomen iuris tipico.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito attiene a un rapporto di natura tributaria quando l'atto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruizione di un'agevolazione fiscale.
  • La giurisdizione tributaria, essendo esclusiva per materia, si determina in base alla natura fiscale del rapporto controverso e non alla forma dell'atto, alla sua qualificazione come controllo preventivo o antifrode, né alla natura di diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione dedotta.
  • Lo scarto che considera non effettuata la comunicazione dell'opzione ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, anche se formalmente denominato ricevuta di annullamento o scarto.
  • Quando sono impugnati congiuntamente un atto generale o regolamentare presupposto e un atto individuale a contenuto tributario, la giurisdizione resta del giudice tributario se l'oggetto principale della controversia è il rapporto fiscale; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
  • Nel caso di sconto integrale in fattura senza pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto della comunicazione può impedire non soltanto la fruizione alternativa mediante credito d'imposta, ma anche la fruizione ordinaria della detrazione, con conseguente diretta incidenza sull'an e sulle modalità dell'agevolazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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