Cassazione Civile, Sentenza n. 3588/2020 del 13/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa dichiarato per il 2004. L'Ufficio aveva contestato alla società una sottofatturazione nella vendita di due colli per stampi destinati al Sud Africa, basandosi sul confronto tra la fattura e le bollette doganali: la fattura e l'ordine di acquisto indicavano Euro 227.500, mentre sulle bollette risultava, per un errore di trascrizione, il valore di Euro 442.000. Le autorità doganali avevano successivamente corretto le bollette su istanza della società. La Commissione tributaria provinciale di Lecco aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza depositata il 29 giugno 2012, aveva accolto l'appello e annullato l'avviso. L'Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe accertato la natura delle correzioni doganali né il valore effettivo dei beni, che avrebbe potuto essere superiore a quello fatturato. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che la correzione sarebbe intervenuta soltanto sei anni dopo l'esportazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato gli elementi rilevanti e correttamente considerato che l'accertamento si fondava sul mero confronto documentale tra la fattura, confermata dall'ordine del cliente estero, e il valore errato riportato nelle bollette doganali, poi corretto dalle autorità competenti. Il dubbio sull'eventuale maggior valore dei beni costituiva una contestazione nuova, non risultante essere stata trattata nei gradi di merito; in ogni caso, l'accertamento del presupposto della pretesa impositiva spettava all'Ufficio e non poteva essere supplito dal giudice. È stata inoltre respinta la deduzione secondo cui la correzione sarebbe avvenuta sei anni dopo, perché contrastante con quanto accertato dalla CTR e priva di concreto riscontro documentale, non essendo stato trascritto il contenuto dell'atto richiamato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in Euro 5.600 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la CTR omesso, riguardo al valore effettivo della prestazione, di accertare la natura delle correzioni, essendo mancato qualsiasi accertamento circa il reale valore dei beni dichiarato dalla parte.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando il giudice di merito ha motivato sulla base degli elementi documentali rilevanti; non consente inoltre di introdurre in cassazione una contestazione fattuale nuova né di trasferire al giudice l'accertamento del presupposto impositivo che compete all'Ufficio.
Massime di principio
- Quando la pretesa impositiva si fonda sul confronto tra documenti commerciali e documenti doganali, il giudice può escludere la sottofatturazione se il valore più elevato riportato nelle bollette è riconducibile a un errore di trascrizione poi corretto dalle autorità competenti e il valore fatturato è confermato dall'ordine del cliente.
- L'eventuale maggior valore dei beni, in quanto attinente al presupposto della pretesa impositiva, deve essere oggetto di un puntuale accertamento dell'Ufficio; non spetta al giudice supplire alla mancanza di tale accertamento.
- In sede di legittimità non può essere introdotto, sotto la veste dell'omesso esame, un dubbio su circostanze fattuali che non risultano essere state trattate nel giudizio di merito.
- La contestazione di un fatto documentale non è idoneamente supportata dal mero richiamo a un atto il cui contenuto non sia trascritto e che non trovi concreto riscontro documentale.
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