Ordinanza n. 4001/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-/R) /-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le ragioni del diniego ministeriale. Il TAR ha rilevato la connessione del ricorso con un altro giudizio, ritenendo necessaria la trattazione congiunta per un esame complessivo della vicenda.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Rilevata la connessione con il ricorso n. 13288/2025, ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione congiunta delle cause e ha demandato alla Segreteria gli adempimenti conseguenti. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla domanda cautelare incidentale, ma il provvedimento non contiene una decisione sulla sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando più ricorsi presentano una connessione tale da richiedere un inquadramento complessivo della vicenda, il giudice amministrativo può disporne la trattazione congiunta e fissare un'unica udienza pubblica per l'esame coordinato delle cause.
- Un'ordinanza che si limita a rilevare la connessione tra giudizi e a fissare l'udienza pubblica non definisce né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione.
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