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Ordinanza

Ordinanza n. 4001/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-/R) /-

Giustizia amministrativa202605633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le ragioni del diniego ministeriale. Il TAR ha rilevato la connessione del ricorso con un altro giudizio, ritenendo necessaria la trattazione congiunta per un esame complessivo della vicenda.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Rilevata la connessione con il ricorso n. 13288/2025, ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione congiunta delle cause e ha demandato alla Segreteria gli adempimenti conseguenti. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla domanda cautelare incidentale, ma il provvedimento non contiene una decisione sulla sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando più ricorsi presentano una connessione tale da richiedere un inquadramento complessivo della vicenda, il giudice amministrativo può disporne la trattazione congiunta e fissare un'unica udienza pubblica per l'esame coordinato delle cause.
  • Un'ordinanza che si limita a rilevare la connessione tra giudizi e a fissare l'udienza pubblica non definisce né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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