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Sentenza

Sentenza del 04/03/2016 n. 4330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la sentenza d'appello nella parte in cui, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della definizione delle liti pendenti prevista dall'art. 16 della legge n. 289/2002, aveva negato il rimborso delle eccedenze IVA relative al 1991. La ricorrente sosteneva che la definizione delle liti pendenti ex art. 16 fosse diversa dal condono tombale ex art. 9 e non potesse comportare la perdita dei crediti IVA. Deduceva inoltre violazione di legge, omessa pronuncia e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione relativa alla spettanza del rimborso IVA. I motivi cumulavano in modo promiscuo violazione di legge, omessa pronuncia, omessa o insufficiente motivazione e contraddittorietà della motivazione, riferendosi indistintamente a diverse ipotesi dell'art. 360, comma 1, c.p.c. La Corte ha ritenuto che spettasse alla ricorrente individuare con precisione il vizio denunciato, senza rimettere alla Corte il compito di ricostruire e qualificare le censure. Non sono state liquidate spese processuali, poiché l'Amministrazione finanziaria non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    Definizione delle liti fiscali pendenti

    La norma riguarda la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti. Tuttavia, la Corte non ha esaminato se tale definizione incidesse sul diritto al rimborso IVA, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi nella formulazione dei motivi.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    La ricorrente distingueva il condono tombale dalla definizione delle liti pendenti, sostenendo che i principi relativi all'art. 9 non potessero essere automaticamente applicati all'art. 16. La Corte non ha deciso questa distinzione nel merito.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione

    I diversi motivi di ricorso devono essere specificamente individuati e non possono essere cumulati in modo indistinto. La violazione di legge, l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione hanno presupposti diversi e devono essere denunciati secondo l'appropriata ipotesi processuale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    L'omessa pronuncia consiste nella mancata decisione su una domanda o eccezione e deve essere fatta valere come specifico error in procedendo, non insieme a generiche censure di violazione di legge o di motivazione.

  • Art. 132 c.p.c.

    La censura relativa alla motivazione della sentenza deve indicare con precisione quale passaggio motivazionale sia assente, insufficiente o contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36

    Disciplina del processo tributario e contenuto della sentenza

    Le regole del processo civile e i requisiti di motivazione della sentenza si applicano, nei limiti previsti, anche al processo tributario.

  • Art. 111 Cost.

    Principio di terzietà e imparzialità del giudice

    Non può essere rimesso alla Corte il compito di scegliere e ricostruire il motivo di impugnazione; l'individuazione del vizio deve essere compiuta dalla parte ricorrente in modo chiaro e autosufficiente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta a uno specifico motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile presentare la stessa doglianza contemporaneamente come violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione senza distinguerne presupposti e contenuti.
  • La violazione di legge presuppone che i fatti siano già definitivamente accertati e contesta l'interpretazione o applicazione della norma; il vizio di motivazione, invece, riguarda il modo in cui il giudice ha esaminato o giustificato quei fatti.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione ritualmente proposta; se la questione è stata esaminata ma decisa in modo ritenuto errato, si tratta di una censura diversa.
  • Una censura motivazionale deve indicare concretamente il punto decisivo trascurato, il contenuto degli atti processuali rilevanti e la specifica contraddizione o lacuna della sentenza; il semplice richiamo al numero 5 dell'art. 360 c.p.c. non è sufficiente.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al ricorrente nel selezionare, qualificare e riformulare le doglianze: un ricorso confuso o promiscuo può essere dichiarato inammissibile anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare la questione tributaria di merito, come l'effetto di una definizione agevolata sul diritto al rimborso IVA.

Testo integrale

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