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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26971/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero relativo all'anno d'imposta 2016, emesso perché il contribuente avrebbe utilizzato in compensazione un credito d'imposta ritenuto inesistente dall'Ufficio. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato. In cassazione il contribuente ha proposto due ricorsi riuniti: il primo contro la sentenza di merito, deducendo con due motivi, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul punto della corretta quantificazione della sanzione, e dall'altro la falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che il credito compensato non fosse inesistente ovvero che la motivazione fosse insufficiente; il secondo contro il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 della lite, assumendo che la controversia sulle sole sanzioni fosse definibile a zero o comunque che la dilazione del ruolo dovesse consentire l'accesso alla definizione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha esaminato per primo quello contro il diniego di definizione agevolata e lo ha rigettato, ritenendo che la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo a zero presupponga che il rapporto tributario principale sia stato previamente definito in modo satisfattivo, circostanza non verificatasi. Ha poi esaminato il ricorso avverso la sentenza di merito e ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché proposto in presenza di doppia conforme senza rispettare gli oneri specifici richiesti dall'art. 348-ter c.p.c. e perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché censurava la motivazione senza raggiungere la soglia del minimo costituzionale, sia perché mirava a riesaminare il fatto, sia perché l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997 è proprio applicabile ai casi di credito inesistente. In conclusione, entrambi i ricorsi riuniti sono stati rigettati, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    riunito, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., per evidenti ragioni di connessione

    consente la riunione dei ricorsi connessi per ragioni logiche e di economia processuale

  • art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197 del 2022

    istanza ex L. n. 197 del 2022

    richiamata quale base della domanda di definizione agevolata, ma la definibilità è negata perché manca la definizione del tributo principale

  • art. 1, comma 191, L. n. 197 del 2022

    modalità di definizione al comma 191, seconda parte

    la definizione delle sanzioni collegate al tributo a zero è ammessa solo se il rapporto tributario principale risulta già definito

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 119 del 2018

    le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite...

    la Corte usa la disposizione per distinguere sanzioni collegate e non collegate al tributo, valorizzando il nesso con la violazione sostanziale e con il pagamento/determinazione dell'imposta

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate... con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica

    la contestualità con l'atto impositivo è indice della collegamento della sanzione al tributo

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997

    sanzioni... nella misura effettivamente erogata dall'ufficio

    si applica nei casi di credito inesistente, e non osta a tale qualificazione il fatto che il contribuente neghi l'inesistenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo della controversia

    in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono specificate e trascritte le ragioni di fatto delle due decisioni e se si contesta solo la valutazione del fatto

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nell'ipotesi di "doppia conforme"

    preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non assolve l'onere di indicare la diversità delle rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado

Massime di principio

  • Le sanzioni sono "collegate al tributo" quando derivano da violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta; non lo sono, invece, quando riguardano meri profili formali o ostacolano solo l'attività di controllo dell'Ufficio.
  • La definizione agevolata a zero delle sanzioni collegate al tributo presuppone che il rapporto tributario principale sia già stato definito in modo satisfattivo per l'Erario, mediante annullamento, conciliazione, definizione agevolata o pagamento del tributo.
  • Il credito d'imposta utilizzato in compensazione, se inesistente perché privo del presupposto costitutivo, integra una violazione sostanziale collegata all'imposta non versata e legittima l'applicazione della sanzione prevista dalla disciplina specifica.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se non si indicano e trascrivono le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, salvo il superamento del minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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