Cassazione Penale, Sentenza n. 22833/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha dichiarato estinte per prescrizione le condotte anteriori al 2 agosto 2017 e ha riconosciuto la responsabilità per appropriazione indebita per condotte successive. Deduce, in più motivi, violazione di legge e vizi di motivazione: (1) tardività delle querele promosse dai condomìni (Quadrifoglio verde e Cristina), sostenendo che gli estratti conto e la mancata consegna della contabilità già in primavera 2018 avrebbero reso ragionevolmente nota l'appropriazione; (2-3) contestazione del trattamento sanzionatorio e del negato riconoscimento di circostanze attenuanti alla luce della durata e della reiterazione delle condotte; (4) vizio sul riconoscimento dell'aggravante per abuso di relazione fiduciaria (art. 61 n.11 c.p.); (5) vizio sulla maggiorazione per continuazione tra reati omogenei; (6) vizio per mancata concessione della sospensione condizionale della pena dopo la riduzione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta i motivi per generica aspecificità, per inammissibilità dei motivi nuovi e per insindacabilità delle valutazioni di merito che risultano adeguatamente motivate. Conferma i principi applicati dalla Corte d'appello: il dies a quo della consumazione dell'appropriazione indebita è il momento del rendiconto finale o della cessazione della detenzione qualificata (quando l'amministratore manifesta volontà di trattenere i fondi uti dominus); la sola visione degli estratti conto bancari non è sufficiente per acquisire la piena consapevolezza dell'illecito prima del necessario approfondimento contabile e della formale contestazione (messa in mora). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Condominio \"Quadrifoglio verde\" per euro 2.900,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come regola di esposizione dei motivi nel ricorso; si usa per riassumere le doglianze secondo il modello previsto
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norma che indica i vizi contestati (violazione di legge e vizi di motivazione per illogicità e contraddittorietà) come base del primo motivo di ricorso
art. 124 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata nella censura sulla tardività delle querele; la Corte non accoglie la deduzione ritenendo infondata la pretesa conoscibilità anticipata dell'illecito
art. 62-bis cod. pen.
Rinvio al criterio di valutazione delle circostanze attenuanti generiche (serbatoio dell'art. 133): la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità nella non concessione di attenuanti, valutazione non sindacabile in cassazione salvo illogicità
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti; la Corte le applica motivando la congruità della pena alla luce dell'intensità del dolo, durata, frequenza e importi sottratti
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante per avere approfittato di una relazione di fiducia (amministratore-condominio); la Corte conferma l'applicazione in presenza di abuso della posizione fiduciaria
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende: applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare l'entità del pagamento alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel caso di appropriazione indebita commessa da un amministratore di condominio, il reato si considera consumato al momento del rendiconto finale della gestione o quando il detentore manifesta la volontà di trattenere i fondi "uti dominus"; il dies a quo per l'azione penale decorre da tale momento.
- La semplice consultazione degli estratti conto bancari non è di per sé sufficiente a far sorgere la ragionevole consapevolezza di un'appropriazione indebita: è necessario il confronto della contabilità, l'accertamento degli ammanchi e/o una formale contestazione (es. messa in mora). Di conseguenza i termini per proporre querela possono decorrere dalla data in cui la parte ha acquisito una piena contezza dell'illecito.
- Le valutazioni del giudice di merito su pena, attenuanti generiche e maggiorazioni per continuazione sono giudizi discrezionali, sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogici o privi di motivazione sufficiente.
- Le doglianze troppo generiche o non specificamente confrontate con le motivazioni della sentenza impugnata sono inammissibili; i motivi nuovi sollevati per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende; il tempo intercorso tra la sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità rileva ai fini della prescrizione se il rapporto impugnatorio non si perfeziona.
- L'aggravante per abuso di relazione fiduciaria si configura quando l'autore del reato sfrutta il rapporto fiduciario (es. amministratore-condominio) per appropriarsi di denaro o beni appartenenti ai soggetti che gli avevano conferito fiducia.
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