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Ordinanza

Ordinanza n. 165/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti in giudizio, non risultassero posti disponibili presso le sedi richieste dal ricorrente; tale circostanza è stata considerata di per sé ostativa all’accoglimento dell’istanza di trasferimento. L’ordinanza non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento presso altra sede per prestare assistenza al fratello ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha rigettato la sua istanza di trasferimento presso altra sede, proposta per prestare assistenza al fratello ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. È stata richiesta in via incidentale la sospensione dell’efficacia del diniego. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la contestazione del diniego e la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di trasferimento del militare finalizzata all’assistenza del familiare disabile; l’ordinanza ritiene comunque ostativa la mancanza di posti disponibili presso le sedi richieste.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la decisione sull’istanza di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di una domanda di trasferimento del personale militare motivata dall’esigenza di assistere un familiare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, la comprovata indisponibilità di posti presso le sedi richieste può costituire, di per sé, ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza.
  • L’accertamento della sussistenza dei presupposti cautelari può fondarsi sugli elementi acquisiti nel giudizio, senza che la tutela cautelare possa essere accordata quando risulti oggettivamente impossibile disporre il trasferimento per mancanza di posti disponibili.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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