Parere n. 865/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da ASMOOI - Associazione sindacale medici oculisti ed ortottisti italiani, contro la Regione Liguria e nei confronti dell’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) per l’annullamento: a) della deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 589/2023 avente ad oggetto "Revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale di cui alla deliberazione n. 944/2018, come modificata dalle deliberazioni n.n. 552/22 e 351/2022"; b) del documento tecnico "riordino della chirurgia ambulatoriale", e relativi allegati tecnici (A, B, C, D ed E), parte integrante della delibera di giunta regionale n. 589/2023; c) per quanto possa occorrere, della nota n. 9073 del 12 maggio 2023, della richiesta di parere n. 449 del 19 maggio 2023, del parere della II Commissione Consiliare n. 724127 del 14 giugno 2023 e dell'atto regionale 2023-AC-663, tutti documenti richiamati nella delibera regionale impugnata e di contenuto non conosciuto/noto; d) di ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta regionale ligure n. 589/2023 e del documento tecnico sul riordino della chirurgia ambulatoriale, nella parte relativa alla presenza dell’anestesista durante gli interventi di cataratta nelle strutture ambulatoriali di Tipo 2.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente contesta la disciplina regionale dei requisiti autorizzativi per le strutture di chirurgia ambulatoriale di Tipo 2, sostenendo che, per gli interventi di cataratta, l’allegato A alla deliberazione n. 589/2023 preveda soltanto la presenza dell’anestesista nella struttura per la visita anestesiologica preoperatoria, senza imporne la presenza in sala operatoria durante l’intervento. Sono dedotti: eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, precauzione e prevenzione in ambito sanitario; manifesta ingiustizia e irragionevolezza per le ricadute sulla responsabilità penale e civile del chirurgo oculista; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 9/2017 per difetto di istruttoria e motivazione. Il Ministero della salute ha proposto il rigetto, richiamando le controdeduzioni regionali, la relazione tecnica di A.Li.Sa., le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità del 20 marzo 2023 sulla chirurgia della cataratta dell’adulto, la coerenza con discipline adottate da altre Regioni e l’esigenza di recuperare le liste di attesa.
Il parere
La Sezione non definisce il ricorso nel merito e ritiene l’affare non ancora maturo per la decisione. Dispone un supplemento istruttorio, chiedendo al Ministero della salute di fornire un quadro complessivo della materia e delle determinazioni adottate da tutte le Regioni. Chiede inoltre chiarimenti alla Regione Liguria sulla procedura seguita per l’adozione delle scelte contestate, con particolare riguardo alla conformità ai LEA nazionali previsti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, alla distinzione delle procedure in relazione alla tipologia di intervento e all’eventuale previa condivisione delle scelte con le società scientifiche, comprese le associazioni ricorrenti. Il Ministero dovrà trasmettere una relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previo invio alla ricorrente, che avrà 30 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026, impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito.
Osservazioni
Quadro nazionale e regionale della chirurgia della cataratta
Il Ministero della salute deve fornire un quadro complessivo della situazione in materia e delle determinazioni assunte da tutte le Regioni, così da consentire una valutazione comparativa della disciplina ligure relativa alla presenza dell’anestesista negli interventi di cataratta ambulatoriale.
Procedura seguita dalla Regione Liguria
La Regione Liguria deve chiarire la procedura adottata per pervenire alle scelte contenute nella deliberazione n. 589/2023, con indicazione degli elementi istruttori e valutativi posti a fondamento della disciplina contestata.
Conformità ai LEA nazionali
Devono essere forniti chiarimenti sulla conformità delle scelte regionali ai LEA nazionali previsti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che contempla procedure differenziate in relazione alla tipologia di intervento.
Confronto con le società scientifiche
Deve essere precisato se le scelte regionali siano state previamente condivise con le società scientifiche, comprese le associazioni ricorrenti, nell’ambito di appositi tavoli di confronto.
Norme richiamate
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
È richiamato quale fonte dei LEA nazionali e quale parametro rispetto al quale verificare la conformità della disciplina regionale, anche in relazione alla differenziazione delle procedure secondo la tipologia di intervento.
art. 3 l. n. 241/1990
È invocato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo di motivazione; la Sezione dispone ulteriori acquisizioni istruttorie anche per verificare il percorso motivazionale e istruttorio seguito dalla Regione.
art. 3, comma 2, l.r. n. 9/2017
È indicato dalla ricorrente quale parametro regionale asseritamente violato per difetto di istruttoria e motivazione; la questione resta impregiudicata in attesa del completamento dell’istruttoria.
d.P.R. 1199/1971
È la fonte del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, richiamata implicitamente dalla natura dell’affare e dal procedimento consultivo.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario investe requisiti sanitari regionali concernenti la sicurezza di specifiche prestazioni, il giudizio può essere rinviato per istruttoria se non risultano sufficientemente ricostruiti il quadro nazionale, le discipline regionali comparabili e il percorso tecnico-amministrativo seguito dall’amministrazione.
- La verifica di legittimità di una disciplina regionale in materia sanitaria deve comprendere anche l’accertamento della sua conformità ai LEA nazionali applicabili alla tipologia concreta di prestazione.
- In presenza di scelte amministrative incidenti sulla sicurezza delle prestazioni sanitarie e sull’organizzazione delle professionalità coinvolte, assume rilievo l’accertamento dell’eventuale confronto preventivo con le società scientifiche e con le associazioni rappresentative interessate.
- Nel ricorso straordinario, quando l’istruttoria ministeriale non consente una compiuta valutazione delle censure, il Consiglio di Stato può disporre una relazione integrativa, assicurando alla parte ricorrente la possibilità di esaminare gli elementi acquisiti e formulare osservazioni e controdeduzioni prima della nuova trattazione.
Impugnazione della disciplina ligure sulla chirurgia ambulatoriale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da ASMOOI contro la Regione Liguria, nei confronti di A.Li.Sa., per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 589/2023 e del documento tecnico sul riordino della chirurgia ambulatoriale, con i relativi allegati. L’impugnazione concerne soprattutto i requisiti delle strutture di Tipo 2 per gli interventi di cataratta.
Premesse e richiesta della ricorrente
La ricorrente sostiene che la disciplina regionale non imponga la presenza del medico anestesista in sala operatoria durante l’intervento di cataratta, limitandosi a prevederne la presenza nella struttura per la visita anestesiologica preoperatoria. Secondo ASMOOI, tale assetto comprometterebbe la sicurezza del paziente e attribuirebbe irragionevolmente al chirurgo oculista compiti propri dell’anestesista.
Sono dedotti, in particolare:
- difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa;
- violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza rispetto alle diverse tecniche anestesiologiche utilizzabili;
- violazione dei principi di precauzione e prevenzione in ambito sanitario;
- manifesta ingiustizia e irragionevolezza in relazione alle possibili responsabilità penali e civili del chirurgo oculista;
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 9/2017 per difetto di istruttoria e motivazione.
Posizione del Ministero e della Regione
Il Ministero della salute ha trasmesso una relazione ritenendo il ricorso non meritevole di accoglimento. La posizione ministeriale si fonda sulle controdeduzioni della Regione Liguria e sulla relazione tecnica di A.Li.Sa., secondo cui la disciplina impugnata sarebbe coerente con le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità del 20 marzo 2023 sulla chirurgia della cataratta dell’adulto.
È stato inoltre rappresentato che le indicazioni regionali sarebbero in linea con quelle adottate da altre Regioni e funzionali al recupero delle liste di attesa, in modo da soddisfare il fabbisogno sanitario dei cittadini. La ricorrente ha contestato tali argomentazioni con proprie osservazioni e controdeduzioni.
Valutazione interlocutoria della Sezione
La Sezione ritiene che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione. Non viene quindi adottata alcuna valutazione definitiva sull’ammissibilità, sulla fondatezza o sull’infondatezza delle censure; tutte le questioni di rito e di merito restano impregiudicate.
La necessità di un supplemento istruttorio dipende dall’esigenza di acquisire elementi ulteriori sia sul quadro generale della materia sia sul procedimento concretamente seguito dalla Regione Liguria.
Incombenti istruttori
Il Ministero della salute dovrà trasmettere una relazione integrativa contenente:
- un quadro complessivo della situazione in materia;
- le determinazioni assunte da tutte le Regioni;
- gli elementi necessari per confrontare la disciplina ligure con il quadro nazionale e regionale.
La Regione Liguria dovrà fornire chiarimenti sulla procedura che ha condotto alle scelte recepite nella deliberazione n. 589/2023. In particolare, dovrà essere chiarito:
- se le scelte siano conformi ai LEA nazionali previsti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- come sia stata considerata la distinzione tra le diverse procedure in relazione alla tipologia di intervento;
- se vi sia stata una previa condivisione con le società scientifiche;
- se il confronto abbia coinvolto anche le associazioni ricorrenti, nell’ambito di appositi tavoli.
Garanzie partecipative e conclusioni
La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previo inoltro alla parte ricorrente. Quest’ultima disporrà di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione insieme alla relazione.
Il ricorso è rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026. Il parere ha quindi natura interlocutoria e istruttoria: non accoglie né rigetta il ricorso e rimette la decisione definitiva all’esito degli approfondimenti richiesti.
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