Cassazione Penale, Sentenza n. 17632/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per i reati, unificati per continuazione, di ricettazione di un assegno provento del delitto di falso, truffa e false dichiarazioni sulla propria identità personale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., con conseguente condanna. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza presso la Casa Circondariale di Avellino dove presumibilmente era detenuto, con conseguente impedimento a chiedere la partecipazione; (2) violazione per non aver concesso al difensore d'ufficio i termini di cui al comma 2 dell'art. 598‑bis c.p.p. (ossia tempo per prendere visione degli atti), dato che il nuovo difensore avrebbe avuto avviso solo il 5/6/2023; (3) mancata rilevazione della prescrizione ex art. 160 comma 3 c.p.p., poiché sarebbero trascorsi oltre sei anni tra la sentenza di primo grado (13/12/2016) e il giudizio d'appello (15/6/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Motivazioni: (1) il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha documentato né la detenzione al momento del processo né che tale stato fosse comunicato alla Corte territoriale, condizione necessaria per l'esecuzione della notificazione presso il luogo di detenzione ex art. 156 c.p.p.; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: l'avviso di udienza era stato notificato tempestivamente al difensore di fiducia che ha rinunciato il 5/6/2023 e il difensore d'ufficio nominato ha avuto comunque un intervallo (più di sette giorni su richiesta, nel caso concreto dieci giorni) per prendere conoscenza degli atti, senza che fosse dedotta la richiesta del termine previsto dall'art. 108 c.p.p.; (3) il terzo motivo è generico e non specifico per ciascun reato, omettendo di considerare la recidiva contestata e gli atti interruttivi della prescrizione (es. decreto di citazione in appello). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 156 cod. proc. pen.
La notificazione all'imputato detenuto nel luogo di detenzione è richiesta solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti del procedimento; in mancanza, le notificazioni possono essere eseguite al domicilio precedentemente dichiarato
art. 598‑bis cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto del nuovo difensore a un termine per conoscere gli atti; la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata poiché non è stata allegata la richiesta del termine e il contraddittorio era già instaurato col difensore di fiducia
art. 611 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione ai termini per comparire e per l'esame degli atti; la Corte ha ritenuto che i termini utili fossero rispettati nel caso concreto
art. 160 comma 3 cod. proc. pen.
Invocato in relazione alla prescrizione tra primo grado e appello; la Corte ha respinto il motivo come generico e privo di specificità per singoli reati e ha ricordato l'effetto di atti interruttivi e della recidiva sul computo dei termini
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza secondo i parametri di questa disposizione
art. 108 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine non inferiore a sette giorni, se richiesto, per il difensore subentrante per prendere conoscenza degli atti; nel caso concreto non risulta richiesta di tale termine e il periodo intercorso è ritenuto sufficiente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
art. 61 n. 7 cod. pen.
Richiamato in sentenza d'appello come aggravante riconosciuta nella motivazione della condanna; la Cassazione ne tiene conto nel rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per ottenere la notificazione degli atti presso il luogo di detenzione è necessario che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento o sia stato comunicato alle autorità giudiziarie; la mera detenzione non documentata negli atti non obbliga a notifiche presso la casa circondariale
- La sostituzione del difensore non annulla automaticamente il contraddittorio se il difensore precedente ha ricevuto regolare avviso; il difensore subentrante ha diritto a un termine minimo (art. 108 c.p.p.) solo se ne richiede espressamente la concessione
- Le doglianze sulla prescrizione devono essere specifiche per ciascun reato e considerare gli atti interruttivi o sospensivi (es. decreto di citazione in appello) e le particolari circostanze personali (es. recidiva) che incidono sul computo dei termini
- I ricorsi per cassazione manifestamente infondati o generici sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; è pertanto necessaria un'accurata specificazione dei motivi e della loro rilevanza giuridica
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