Sentenza n. 7369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due verbali della polizia locale di accertamento dell’inottemperanza a ordinanze comunali di rimozione e demolizione di opere e strutture, rispettivamente del 16 aprile 2021 e del 15 settembre 2021; in appello è stata impugnata la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5779/2025, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza di interesse
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, che esercita un’attività di radiodiffusione sonora mediante un impianto sito nel Comune, aveva impugnato i verbali di accertamento dell’inottemperanza a due ordinanze di demolizione del 16 agosto 2019. In primo grado aveva dedotto, per entrambi i verbali, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 259/2003, travisamento, contraddittorietà, carenza dei presupposti e d’istruttoria; erronea applicazione dell’art. 31 invece degli artt. 14 e 20 del d.P.R. 380/2001; difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990; sviamento, insussistenza o falsità dei presupposti, illogicità e violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede. Il TAR aveva dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse, ritenendo i verbali atti endoprocedimentali privi di lesività immediata. In appello la società ha contestato tale conclusione, sostenendo che i verbali avrebbero disposto le conseguenze previste dal d.P.R. 380/2001 e che la demolizione sarebbe inesigibile, anche per l’impossibilità materiale e la mancanza di titolo a eseguirla.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. I verbali impugnati si limitano ad attestare quanto rilevato durante l’accesso ai luoghi e ad avvisare delle conseguenze dell’inottemperanza: non contengono statuizioni ulteriori e, in quanto atti endoprocedimentali, non producono una lesione immediata. Manca quindi un interesse concreto e attuale alla loro impugnazione. L’eventuale inesigibilità della demolizione potrà essere fatta valere, se del caso, contro il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale previsto dall’art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001. La conferma dell’inammissibilità ha esonerato il giudice dall’esaminare gli ulteriori motivi di merito riproposti in appello. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
A nulla rileva in questa sede l’eventuale inesigibilità della demolizione, profilo che potrà essere, al più, dedotto avverso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 5, d.P.R. 2001, n. 380.
L’eventuale inesigibilità della demolizione non rende immediatamente impugnabile il verbale di accertamento dell’inottemperanza; tale questione può essere dedotta contro il successivo provvedimento di acquisizione gratuita.
Massime di principio
- I verbali che si limitano ad accertare l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, descrivendo le operazioni svolte e avvisando delle conseguenze previste, hanno natura endoprocedimentale e non sono immediatamente lesivi; manca pertanto l’interesse concreto e attuale a impugnarli autonomamente.
- L’eventuale inesigibilità dell’obbligo di demolizione può essere fatta valere contro il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non già mediante l’impugnazione del verbale meramente accertativo dell’inottemperanza.
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