Tribunale, Sentenza T-283/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 July 2022. — Edvin Pejovič v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark TALIS – Absolute ground for invalidity – Bad faith – Article 52(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 59(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-283/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso EUIPO perché la valutazione della mala fede nel deposito del marchio TALIS era incompleta e giuridicamente errata. In particolare, non erano stati considerati adeguatamente il pegno gravante sui marchi anteriori, i possibili effetti della registrazione sul loro valore e i legami tra i soggetti coinvolti. Il Tribunale però respinge la richiesta di alterazione della decisione e non dichiara direttamente l’invalidità del marchio.
Marchio UE TALIS: annullamento della decisione EUIPO per errata valutazione della mala fede nella domanda di registrazione, in presenza di marchi anteriori vincolati da pegno.
La questione giuridica
Se la registrazione del marchio UE denominativo TALIS sia stata depositata in mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla luce del rapporto tra i soggetti coinvolti, dell’esistenza di marchi anteriori gravati da pegno e dei possibili effetti della registrazione sul valore dei beni vincolati e sulla soddisfazione del credito del ricorrente; inoltre, se il Tribunale potesse direttamente dichiarare l’invalidità del marchio o solo annullare la decisione impugnata.
Principio di diritto
La Corte/Tribunale afferma che, per valutare la mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti esistenti al momento del deposito, incluse le relazioni tra le parti e gli effetti prevedibili della registrazione sul valore economico di marchi anteriori gravati da pegno e sulla possibilità di soddisfare il credito garantito. Nel caso di specie, la Board of Appeal ha omesso di esaminare fattori essenziali e ha quindi applicato erroneamente la norma; per questo la sua decisione è annullata. Tuttavia, il Tribunale non può sostituirsi all’EUIPO e dichiarare direttamente la nullità del marchio, perché gli elementi accertati non consentono di stabilire quale decisione avrebbe dovuto adottare la Board of Appeal.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE TALIS e contestazione per mala fede
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di un marchio UE denominativo TALIS, registrato per "vinegar" in classe 30. Il nucleo della controversia è la dedotta mala fede del deposito del marchio, alla luce dell’esistenza di marchi anteriori identici o simili gravati da pegno nell’ambito di una procedura esecutiva a favore del ricorrente.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2016 KPMS računovodske in finančne storitve, d.o.o. depositava il marchio UE TALIS. Il marchio veniva poi trasferito prima a Šampionka d.o.o. e infine, nel 2018, all’interveniente ETA živilska industrija d.o.o. Il ricorrente, Edvin Pejovič, chiedeva nel 2018 la dichiarazione di invalidità del marchio sulla base di marchi anteriori sloveni e internazionali TALIS, su cui vantava un pegno costituito nell’ambito di azioni esecutive contro il debitore Beohemija d.o.o.
La Cancellation Division respingeva la domanda di nullità; la Commissione di ricorso confermava, ritenendo da un lato che il ricorrente non avesse legittimazione a fondare la domanda su cause diverse dalla mala fede, e dall’altro che non fosse provata la mala fede del depositante originario.
Normativa applicabile
Il Tribunale ricorda che, quanto al merito, la controversia è disciplinata ratione temporis dal regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Ai fini della nullità per mala fede rileva l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il ricorrente invocava anche le disposizioni sui motivi relativi di nullità e sulla legittimazione, ma il Tribunale decide di esaminare anzitutto il motivo sulla mala fede.
Quadro giurisprudenziale sulla mala fede
Il Tribunale ribadisce che la nozione di mala fede non è definita dal legislatore UE e attiene a una motivazione soggettiva del depositante, caratterizzata da intento disonesto o altro scopo scorretto. Essa richiede una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito, tenendo conto in particolare della conoscenza di un segno identico o simile usato da terzi, dell’intenzione di impedirne l’uso, della logica commerciale del deposito, dell’origine del segno e della cronologia dei fatti, secondo la giurisprudenza Lindt & Sprüngli e successive.
Valutazione del Tribunale sugli effetti della registrazione sui marchi anteriori vincolati
Il Tribunale ritiene errata la premessa della Commissione di ricorso secondo cui il ricorrente non avrebbe provato che il marchio contestato potesse incidere sul valore dei marchi anteriori o sull’esecuzione del credito garantito dal pegno.
Secondo il Tribunale:
- i marchi anteriori erano parte del patrimonio vincolato di Beohemija, mentre il marchio contestato ne era estraneo;
- un eventuale acquirente dei marchi anteriori si troverebbe dinanzi a un segno identico o simile già esistente, di cui non disporrebbe;
- ciò potrebbe dissuadere l’acquisto o abbassare il prezzo offerto, con conseguente riduzione del valore dei marchi anteriori;
- tale diminuzione di valore può incidere anche sulla soddisfazione del credito del ricorrente, poiché può ostacolare o rendere meno efficiente la vendita dei beni pignorati.
Il Tribunale precisa inoltre che la possibilità teorica di agire in nullità contro il marchio contestato non neutralizza questi effetti negativi, ma anzi può scoraggiare ulteriormente potenziali acquirenti.
Rilevanza dei rapporti tra i soggetti coinvolti
Un secondo errore della Commissione di ricorso consiste nell’aver trascurato i possibili legami tra il ricorrente, KPMS, Šampionka e Beohemija. Il Tribunale osserva che la valutazione della mala fede avrebbe richiesto un esame specifico:
- della conoscenza, da parte di KPMS, del pegno sui marchi anteriori;
- dei rapporti contrattuali ed economici tra le società coinvolte;
- dell’eventuale coordinamento tra le stesse nella strategia di deposito e trasferimento del marchio.
La Commissione di ricorso si era limitata a escludere in astratto una finalità fraudolenta, senza considerare tali elementi essenziali. Per il Tribunale, invece, la decisione di registrare il marchio pur potendo prevedere effetti negativi sui diritti del creditore garantito può rilevare come indice di mala fede.
Il richiamo alla normale logica commerciale non basta
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il deposito fosse giustificato da normali finalità commerciali, poiché Šampionka utilizzava già il segno con il consenso di Beohemija. Il Tribunale non nega che, in condizioni ordinarie, tali elementi possano indicare un comportamento lecito, ma sottolinea che nel caso concreto essi non bastano a escludere la mala fede, perché vanno letti alla luce delle circostanze eccezionali connesse al pegno dei marchi anteriori.
Decisione sul motivo di ricorso e sulla richiesta di alterazione
Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso, fondato sull’erronea applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e annulla la decisione della Commissione di ricorso. Non esamina il primo motivo, ritenendo già sufficiente l’accoglimento del secondo.
Quanto alla domanda di alterazione ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, il Tribunale la respinge. Pur avendo il potere di sostituire la decisione dell’EUIPO in linea di principio, esso non può farlo quando la Commissione di ricorso non abbia ancora valutato tutti gli elementi rilevanti; nel caso concreto, gli elementi disponibili non consentono al Tribunale di stabilire quale decisione la Commissione avrebbe dovuto adottare in merito alla nullità.
Spese
EUIPO, risultato sostanzialmente soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente nel giudizio dinanzi al Tribunale, nonché quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso. L’interveniente sopporta le proprie spese. Non sono invece recuperabili le spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division.
Principio affermato
La registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla per mala fede quando il depositante, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di marchi anteriori gravati da pegno, deposita un segno identico o simile in un contesto che può ridurre il valore di quei beni e ostacolare il soddisfacimento del credito garantito; in tal caso l’autorità di ricorso deve esaminare tutte le circostanze concrete e non può limitarsi a richiamare una generica logica commerciale o l’assenza di opposizione del debitore originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 lug 2022Tribunale, Sentenza T-150/20
- Sentenza · 13 lug 2022Tribunale, Sentenza T-165/20
- Sentenza · 13 lug 2022Tribunale, Sentenza T-194/20
- Sentenza · 13 lug 2022Tribunale, Sentenza T-457/20
- Sentenza · 13 lug 2022Tribunale, Sentenza T-629/20
- Sentenza · 13 lug 2022Tribunale, Sentenza T-768/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →