Sentenza n. 13648/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 1.000 sulla carta elettronica per l'aggiornamento professionale relativa agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero e l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 7365/2024, che le aveva riconosciuto il diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento professionale, per il valore di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito complessivo di euro 1.000. La ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Nel caso di sentenze civili emesse dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha dimostrato né chiarito di avere dato corretta esecuzione alla sentenza, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione entro i successivi 90 giorni in caso di perdurante inadempimento, anche eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa una sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il titolo provenga dal giudice del lavoro e imponga a una pubblica amministrazione una specifica prestazione.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile emessa dal giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Se il creditore allega l'inadempimento di una sentenza esecutiva e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione in caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente quando l'Amministrazione non ha ancora inutilmente oltrepassato il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; essa può essere richiesta e valutata in caso di ulteriore inadempimento.
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