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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-248/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024. — Novo Nordisk A/S contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile in caso di riduzione del prezzo in un momento successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata – Contributi versati da un’azienda farmaceutica all’ente statale di assicurazione malattia – Normativa tributaria nazionale che esclude dal beneficio della riduzione della base imponibile i contributi pagati da un’azienda farmaceutica all’ente pubblico di assicurazione malattia in forza di un obbligo di legge. — Causa C-248/23

Giurisprudenza europea62023CJ0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che i versamenti obbligatori imposti a un’azienda farmaceutica ungherese e destinati, tramite l’amministrazione fiscale, al fondo nazionale di assicurazione malattia, incidono sul corrispettivo realmente percepito e vanno trattati come riduzione di prezzo ai fini IVA. Di conseguenza, l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA impone la riduzione della base imponibile. Non rileva che i versamenti siano previsti dalla legge né che siano incassati dal fisco prima del trasferimento all’ente sanitario.

IVA: l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osta alla normativa ungherese che nega a un’azienda farmaceutica la riduzione della base imponibile per i versamenti obbligatori effettuati all’ente statale di assicurazione malattia sul fatturato dei medicinali sovvenzionati.

La questione giuridica

Se l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che impedisce a uno Stato membro di escludere la riduzione a posteriori della base imponibile IVA per importi che un’azienda farmaceutica è tenuta per legge a riversare all’ente pubblico di assicurazione malattia, quando tali importi sono calcolati sul fatturato dei medicinali sovvenzionati, l’importo è riscosso dall’amministrazione tributaria e trasferito immediatamente all’ente di assicurazione malattia, e la normativa consente anche deduzioni per pagamenti convenzionali e spese di ricerca e sviluppo.

Principio di diritto

L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che nega a un’impresa farmaceutica la riduzione della base imponibile IVA per somme che, pur dovute ex lege e riscosse dall’amministrazione tributaria per poi essere trasferite all’ente pubblico di assicurazione malattia, costituiscono in sostanza una riduzione successiva del prezzo dei medicinali sovvenzionati. Il fatto che il prelievo sia previsto dalla legge, abbia una disciplina di calcolo particolare o sia formalmente incassato dal fisco non impedisce di qualificarlo come riduzione di prezzo quando l’impresa rinuncia definitivamente a una parte del corrispettivo realmente percepito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE

Riduzione della base imponibile IVA per versamenti ex lege di un’azienda farmaceutica all’ente di assicurazione malattia

La causa C-248/23 riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in materia di IVA e di contributi obbligatori dovuti da un operatore farmaceutico in Ungheria. La Corte è stata chiamata a stabilire se tali versamenti, pur imposti dalla legge e formalmente riscossi dall’amministrazione tributaria, debbano ridurre la base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

Novo Nordisk AS commercializza medicinali in Ungheria. Alcuni di tali medicinali beneficiano di sovvenzioni pubbliche erogate dal NEAK, l’ente gestore del fondo nazionale di assicurazione malattia. Nel sistema ungherese, il prezzo è in parte coperto dalla sovvenzione e in parte dal paziente, mentre la farmacia riceve il rimborso pubblico a posteriori.

La società versava al NEAK sia importi previsti da convenzioni di presa in carico sia importi dovuti in forza degli articoli 36 e 40/A della Gyftv, cioè un obbligo legale parametrato al fatturato dei medicinali sovvenzionati. Tali importi erano riscossi dall’autorità tributaria statale e trasferiti immediatamente al fondo nazionale di assicurazione malattia. Novo Nordisk ha presentato una dichiarazione di rettifica IVA chiedendo di ridurre la base imponibile anche per questi versamenti, ma l’amministrazione ha negato il beneficio per la sola parte dovuta ex lege.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile comprende il corrispettivo versato o da versare, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo;
  • l’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), che include nella base imponibile imposte, dazi, tasse e prelievi, salvo l’IVA;
  • l’articolo 90, paragrafo 1, che impone la riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo successiva all’operazione;
  • l’articolo 401, richiamato dal governo ungherese, relativo alla possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre talune imposte non aventi carattere di imposta sul volume d’affari.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l’articolo 90, paragrafo 1, esprime un principio fondamentale dell’IVA: la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo realmente percepito e l’amministrazione non può pretendere un’IVA superiore all’importo effettivamente incassato dal soggetto passivo.

Nel caso concreto, i versamenti contestati sono considerati parte del meccanismo di riduzione del prezzo dei medicinali sovvenzionati. La Corte osserva che:

  • il fatto generatore dei versamenti coincide con la vendita dei medicinali;
  • l’importo è determinato in funzione del quantitativo venduto e della sovvenzione pubblica;
  • il beneficiario finale non è l’amministrazione tributaria, ma il NEAK, che utilizza le somme per sovvenzionare il prezzo di acquisto dei medicinali;
  • la riscossione da parte del fisco e il successivo trasferimento immediato al NEAK non mutano la natura economica dell’operazione.

La Corte respinge l’argomento secondo cui la natura legale del prelievo lo renderebbe una mera imposta da includere nella base imponibile ex articolo 78. Anche la circostanza che la normativa consenta di ridurre l’importo dovuto sottraendo altri contributi o spese di ricerca e sviluppo non esclude che i versamenti contestati costituiscano, nella sostanza, una riduzione di prezzo. Analogamente, l’articolo 401 della direttiva IVA non impedisce di applicare l’articolo 90 quando il versamento, pur previsto dal diritto nazionale, incide sul corrispettivo realmente ricevuto.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Elida Gibbs, Boehringer Ingelheim Pharma e Boehringer Ingelheim, per affermare che è irrilevante che il beneficiario diretto della sovvenzione sia il paziente o che il meccanismo passi attraverso un ente pubblico: ciò che conta è che l’operatore farmaceutico non disponga liberamente dell’intero prezzo di vendita.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che neghi a un’azienda farmaceutica la riduzione a posteriori della base imponibile IVA per versamenti obbligatori effettuati all’ente statale di assicurazione malattia sul fatturato dei medicinali finanziati con fondi pubblici. La sentenza afferma quindi che tali somme devono essere trattate come riduzione di prezzo e non possono essere assoggettate a IVA come corrispettivo pieno della cessione.

Principio affermato

Il soggetto passivo ha diritto alla riduzione della base imponibile IVA quando, per effetto di un meccanismo legale di contribuzione al finanziamento pubblico dei medicinali, rinuncia definitivamente a una parte del corrispettivo di vendita, anche se l’importo è formalmente riscosso dall’autorità fiscale e trasferito all’ente di assicurazione malattia.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibileindustria farmaceuticaassicurazione malattia pubblicaneutralità fiscale

Testo integrale

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