Cassazione Civile, Ordinanza n. 00845/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica in dogana e da un atto di irrogazione di sanzioni emessi per operazioni di importazione effettuate nel secondo semestre 2011. L'Ufficio ha ritenuto che le royalties pagate nell'ambito di un contratto di licenza di marchio dovessero essere incluse nel valore in dogana delle merci importate, perché costituenti una condizione della vendita ai sensi della disciplina doganale unionale applicabile ratione temporis. Le società importatrici e gli spedizionieri coobbligati hanno resistito sostenendo che il rapporto contrattuale rivelava soltanto un controllo qualitativo sul prodotto, non un controllo idoneo a integrare la condizione di vendita. La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia, valorizzando l'autonomia della licenziataria e dei terzi fabbricanti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454/1993 e dell'Allegato 23 DAC, censurando il mancato apprezzamento delle clausole del contratto di licenza, del codice di condotta e dei factory vendor agreements, dalle quali – secondo la ricorrente – emergevano plurimi indici di controllo indiretto della licenziante sui produttori, tali da rendere le royalties una condizione della vendita e quindi da includere nel valore doganale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha richiamato il quadro normativo unionale sul valore in dogana (Reg. CEE n. 2913/1992 e Reg. CEE n. 2454/1993) e la giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità sulla nozione di "condizione di vendita" e di "controllo" del licenziante. Ha affermato che non basta un mero controllo di qualità, ma occorre verificare se dalle clausole contrattuali e dagli altri documenti emerga un potere di orientamento o di controllo, anche indiretto e di fatto, sulla produzione tale da collegare il pagamento delle royalties all'importazione. Nel caso concreto la CTR, limitandosi ad affermare l'autonomia della licenziataria e dei produttori e non confrontandosi in modo adeguato con l'intero contenuto negoziale indicato dall'Ufficio, ha commesso un errore di sussunzione. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la fattispecie alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente il controllo di legittimità sulla falsa applicazione di norme di diritto e sul vizio di sussunzione, non sulla diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
artt. 143, 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454/1993
disciplinano il concetto di controllo e le condizioni in cui royalties e diritti di licenza devono essere aggiunti al valore in dogana; il pagamento è rilevante quando riguarda le merci valutate e costituisce condizione della vendita.
Allegato 23 DAC
chiarisce in via esemplificativa che il controllo può essere di diritto o di fatto e può consistere anche in un potere di orientamento.
art. 29 del Reg. CEE n. 2913/1992
pone la regola del valore di transazione come criterio generale per il valore in dogana delle merci importate.
art. 32 del Reg. CEE n. 2913/1992
prevede l'inclusione, nel valore in dogana, dei corrispettivi e diritti di licenza dovuti come condizione della vendita, se non inclusi nel prezzo pagato o da pagare.
art. 6 CEDU
richiamato solo per escludere la necessità della pubblica udienza, trattandosi di questione già consolidata e non caratterizzata da particolare complessità.
richiamato per escludere la riunione di cause relative a diverse sentenze e tra parti diverse.
Massime di principio
- In materia di valore in dogana, le royalties vanno aggiunte al prezzo di transazione quando siano dovute per le merci importate, non già incluse nel prezzo, e risultino pagate come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione della vendita" non richiede una clausola espressa in tal senso: può desumersi anche implicitamente dal complesso delle pattuizioni contrattuali e dei documenti collegati all'operazione commerciale.
- Il concetto di "controllo" del licenziante va inteso in senso ampio e può essere integrato anche da un potere di fatto o di orientamento sulla produzione; non è sufficiente escluderlo richiamando un generico controllo di qualità.
- Nella verifica della rilevanza doganale delle royalties occorre esaminare unitariamente contratto di licenza, contratti di vendita e documentazione accessoria, senza isolare singole clausole o rapporti negoziali.
- In sede di legittimità è censurabile, come falsa applicazione di legge, l'errore del giudice di merito che ricondca i fatti accertati a una fattispecie normativa non corretta; tale controllo non comporta una nuova ricostruzione del fatto.
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